Cosa sono gli usi civici? Gli usi civici, anche chiamati proprietà collettive, sono diritti di godimento posti in capo ad una determinata collettività.

Istituto conosciuto “di fama” dai più, ma non nella sostanza, è stato ed è oggetto di critiche.

Gli usi civici sono considerati da molti ormai il retaggio di un mondo che non c’è più. Così non è per la sottoscritta, che li ha studiati con passione e ne ha fatto l’oggetto della propria tesi di laurea.

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Premessa terminologica

Con il termine usi civici, introdotto, ma non definito, solo con la Legge 1766/1927, si è inteso far riferimento ad una serie di fenomeni giuridici e storici eterogenei 1, utilizzando un’espressione globale e di comodo, addirittura equivoca secondo la dottrina 2. Di conseguenza, si è proposta3 una nuova terminologia, per distinguere almeno le due principali realtà che sarebbero sottese alla dicitura attuale4: “Gli usi civici sono diritti collettivi su beni privati,che debbono essere “liquidati” […] le proprietà collettive di diritto pubblico […]costituiscono una categoria di appartenenza concepita dall’ordinamento come una categoria a carattere permanente e destinata anzi ad essere sviluppata e valorizzata nell’esperienza concreta. Una categoria di appartenenza sottoposta a regime pubblicistico, una forma di proprietà pubblica […] che […] è imputata ad una entità soggettiva non individuale ma collettiva”.

Tuttavia il termine ha senz’altro un pregio5 da doversi sottolineare: non pretende di attribuire carattere ordinante nel rapporto tra soggetto e bene alla categoria della proprietà, ma anzi fa assumere rilievo all’appartenenza del soggetto, il civis, alla comunità. È grazie a questo stesso legame che il civis vede arricchire la propria sfera giuridica di alcune facoltà che lo legano, seppur non nel senso dominicale, ad alcuni beni. Tale appartenenza alla civitas non attribuisce direttamente al soggetto un potere pieno di disposizione e godimento del bene, ma ne rende legittimo l’uso, nei limiti del rispetto del diritto d’uso degli altri membri della stessa comunità.

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Natura giuridica degli usi civici

I diritti di uso civico sono diritti originari che i cives esercitavano un tempo per soddisfare le esigenze primarie proprie, dei propri nuclei famigliari e della comunità di appartenenza. Per questo motivo sono considerati diritti esistenziali6, poiché indispensabili per la sopravvivenza del singolo e della comunità residente7.

I beni civici o di proprietà collettiva sono quelli di originario dominio della comunità, o che sono pervenuti ad essa attraverso le diverse operazioni che si sono susseguite ad opera di legge (es. affrancazioni, liquidazioni).

Oggi la situazione è ben diversa da quella delle origini8 e sono mutati anche i modi in cui gli usi civici vengono vissuti, avendo influito moltissimo lo sviluppo economico e l’abbandono delle zone rurali. Le comunità che continuano a gestire in modo collettivo e diretto i patrimoni agro-silvo pastorali in conformità di norme di regolamenti, statuti e consuetudini sopravvivono perlopiù in aree di montagna9.

Quanto alla natura giuridica dell’istituto la dottrina è discorde 10 .

Si sono prospettate varie ricostruzioni, assimilando gli usi civici ad altri istituti di diritto privato esistenti, ma mai trovando ad essi una precisa collocazione sul piano della sistematica giuridica.

In primo luogo, essi sono stati definiti, non senza un notevole sforzo dommatico, come una forma di comunione atipica11, poiché senza quote e la cui titolarità esterna12 è in capo ad un ente esponenziale che si occupa della gestione e dell’amministrazione dei beni soggetti a detta comunione.

Una seconda prospettazione13 li assimila al diritto d’uso, disciplinato all’art. 1021 c.c.53, e questo non soltanto per similitudine terminologica, ma per una particolare corrispondenza tra le strutture dei due istituti, ovvero il fatto di servirsi del bene e di raccoglierne i frutti necessari al sostentamento del proprio nucleo famigliare. Diversi ordini di ragioni inducono a non ritenere la soluzione convincente:

  • il diritto d’uso è temporaneo, in quanto intrasferibile14 mentre l’uso civico è perpetuo, in quanto si trasferisce di generazione in generazione;
  • il titolare del diritto d’uso si serve temporaneamente del bene di altrui proprietà, mentre l’uso civico vincola il bene ab origine;
  • il titolare del diritto di uso può svolgere in relazione alla cosa tutte le attività che reputi opportune per la realizzazione del suo interesse15, mentre l’uso civico è un uso specifico, non ci può essere difformità dall’uso concretamente compatibile con il territorio;
  • l’utilizzatore ex codice civile ha un potere esclusivo sulla cosa mentre gli usi civici non attribuiscono a nessuno un’utilità esclusiva.

Sempre nel tentativo di sussumere gli usi civici in una delle fattispecie legali tipiche, si è tentato di ricostruirli e descriverli come servitù prediali16, sia perché si tratta sempre di utilità di natura reale, sia perché in esse difetta il requisito della temporaneità.

A tale ricostruzione però osta irreparabilmente il fatto che nel caso dell’uso civico mancano completamente un fondo servente ed un fondo dominante distinti.

Un’ultima ipotesi li raffronta all’istituto dei diritti reali atipici17.

Considerando che il principio del numerus clausus si applica ai soggetti privati e non al legislatore, ben si può pensare che il diritto di uso civico possa essere configurato come un diritto reale su cosa altrui costruito da una consuetudine storica e recepito dall’ordinamento, tesi sostenuta dal fatto che proprio nella materia degli usi civici il background storico è fondamentale18.

Si può affermare che i diritti di uso civico, pur possedendo le caratteristiche di assolutezza ed immediatezza proprie dello ius in rem19 costituiscano un’eccezione al sistema dei diritti reali tipici, tanto che alcuni autorevoli autori li definiscono “diritti reali sui generis”20.

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Regime giuridico degli usi civici

Si possono riscontrare due tipologie di usi civici.

La prima considera solo quei patrimoni di uso civico appartenenti alle comunità di abitanti, soggetti ad un regime pubblicistico speciale e non passibili di rinuncia od alienazione.

La seconda invece comprende gli usi civici su fondi o terre private (del terzo), i quali però sono in via di liquidazione, ovvero destinati a non essere più utilizzabili direttamente dai cives e ad essere sostituiti da un corrispettivo in natura (c.d. scorporo) o in danaro (c.d. canone).

Come si è detto, nell’ordinamento vigente la disciplina principale riguardante gli usi civici è riscontrabile nella l. 1766/27 e nel relativo regolamento di attuazione, il r.d. 332/28.

La normativa prevede diverse gestioni in base al vincolo ed alla vocazione dei territori che vengono in considerazione. Infatti all’art. 11 distingue i terreni in due categorie: quelli utilizzabili come bosco o come pascolo permanente (da gestire a fini produttivi e di conservazione ambientale in base a dei piani di sviluppo economico; cat. A), e quelli utilizzabili per la coltura agraria (da assegnarsi in enfiteusi agli aventi diritto; cat. B).

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Gestione delle terre di uso civico ed enti preposti

La costruzione che fa delle terre civiche oggetto di proprietà collettiva delle popolazioni comporta che i c.d. enti esponenziali, il Comune o la frazione e l’associazione agraria, siano unicamente i soggetti che rappresentano la collettività degli abitanti e non i titolari di diritti dominicali sulle terre21.

L’ente rappresentativo, in genere individuato nel Comune22, si vede investito dell’attività gestoria, che può spaziare dalla mera manutenzione del bene al compimento di atti dispositivi.

Il riconoscimento di una tale situazione soggettiva qualifica in senso autonomo la posizione dell’ente. Lo stesso carattere di indisponibilità a cui sono assoggettati i beni di uso civico non deriva dall’appartenenza degli stessi al Comune, ma ad una collettività che preesiste ad esso, e che esso si limita a rappresentare.

Uno dei problemi emersi consiste nella possibilità che sorga un conflitto di interessi tra il Comune ed i cittadini.

Per questo motivo è stato necessario da un lato separare dal Comune quelle entità limitate che esercitano l’uso civico sui demani parziali, e dall’altro prevedere la possibilità della costituzione in giudizio di una speciale rappresentanza, nominata dalle Regioni, che possa evitare il conflitto di interessi fra i naturali, i cives, ed il Comune23.

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Frazioni e amministrazioni separate

Storicamente i diritti d’uso potevano spettare fin dall’origine non all’intera popolazione del Comune, ma a gruppi più limitati che hanno dato vita a delle c.d. frazioni comunali24. In questi casi la legge 1766/27, all’art. 26 c.2 riserva il godimento e la titolarità ai soli abitanti delle frazioni, i c.d. frazionisti, e affida alla frazione l’amministrazione dei terreni separatamente da altri, a solo profitto dei frazionisti.

L’amministrazione separata deve avvenire ad opera di un comitato frazionale25, composto da tre o cinque membri scelti tra i frazionisti, e la sua attività è sempre sottoposta alla sorveglianza del Sindaco del Comune di riferimento, il quale ne può esaminare l’andamento e rivederne i conti.

La rappresentanza in giudizio, in caso di conflitto di interessi con il comune o fra frazioni dello stesso ed in mancanza del comitato frazionale, a una commissione o ad un commissario26.

Il sistema qui sopra delineato può porre dei problemi, in quanto nel nostro ordinamento la frazione non ha soggettività giuridica27, sembra pertanto corretto ritenere che gli atti a rilevanza esterna siano adottati dal comune, sentito il comitato frazionale28.

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Le associazioni agrarie

Oltre a frazioni e Comuni, possono essere preposte alla gestione delle terre civiche anche le associazioni e le università agrarie.

Sotto la voce di associazione o università agraria ai riassumono organismi diversi, i quali, pur differenziandosi da luogo a luogo, con diverse denominazioni e diversi statuti e regolamenti, aperti a tutti i cittadini del luogo oppure limitatamente ad alcune classi di persone29 , hanno alla base una proprietà collettiva da conservare, sfruttare e godere30. Le denominazioni che si possono riscontrare sul territorio italiano sono le più varie31.

L’origine delle associazioni di cives è anteriore alla formazione dei comuni32, e con il formarsi di questi ultimi talvolta si è verificata una fusione con essi, mentre altre sono riuscite a conservare la loro autonomia. Tra le associazioni che hanno mantenuto maggiormente l’indipendenza dai Comuni vi sono quelle del nord Italia, che tradizionalmente accettano tra gli utenti solamente i discendenti delle famiglie originarie e tendendo ad escludere i soggetti soggettivamente insediatisi nel territorio, i c.d. advena33.

La l. 4 agosto 1894 n. 397 aveva disciplinato le università agrarie di natura pubblica, conferendo loro la personalità giuridica pubblica, rendendo obbligatoria la costituzione o fusione di altre e attribuendo poteri amministrativi pubblici34.

Con il passare degli anni l’autonomia delle associazioni agrarie è stata però ridotta da una serie di provvedimenti legislativi: il r.d. 2 settembre 1919 n. 1633 ha attribuito al governo un potere di vigilanza; il r.d. 29 agosto 1922 n. 1211 ha attribuito al governo anche il potere di emanare norme circa l’ordinamento ed il funzionamento delle associazioni, in deroga alla l. 4 agosto 1984 n. 397, successivamente abrogata dal r.d. 332 del 1928.

La legge sugli usi civici35 si è però orientata nel senso di prevedere il mantenimento della gestione in capo alle associazioni agrarie già esistenti, ma non prevedendo la formazione di nuove, e imponendo lo scioglimento di quelle con patrimonio insufficiente o deficitario, denotando un atteggiamento del legislatore non certo favorevole36 nei confronti di questi enti.

Dopo l’emanazione della legge 1766/27 si è posto il problema dell’applicazione della legge ad alcune formazioni di natura privatistica, tra cui le partecipanze emiliane e le regole dell’arco alpino. Per questi patrimoni il contrasto in merito all’applicabilità della normativa generale sugli usi civici è durato a lungo, e spesso è stata necessaria una legge per dirimere la questione37.

Esse sono ora considerate “associazioni agrarie a modello differenziato38, in quanto la loro disciplina comporta deroghe al regime previsto dalla legge sugli usi civici.

Le associazioni agrarie non sono state ritenute particolarmente efficienti, dal punto di vista economico e giuridico, il legislatore, con la legge 31 gennaio 1994 n. 97 ha riconosciuto loro la personalità giuridica di diritto privato, pur mantenendo il patrimonio nell’ambito del diritto pubblico e demandando alle Regioni la regolamentazione. Questa scelta è stata criticata in dottrina39, poiché “il controllo pubblico, se da un canto ha avuto effetti conservativi del patrimonio di questi enti, dall’altro ha impedito quella elasticità di gestione che è indispensabile per enti che operano in regime di concorrenza”, ma non mancano voci che plaudono a questo mutamento40, poiché permette di poter sperimentare più agili forme di utilizzo e gestione del demanio civico.

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La rilevanza ambientale degli usi civici

Successivamente all’introduzione nell’ordinamento della legge 1766/27, la situazione socio-economica del nostro paese è profondamente cambiata, con la conseguente crisi della ricostruzione dell’istituto come finalizzato al soddisfacimento dei bisogni elementari di una comunità.

A tale pensiero aderisce anche la Corte Costituzionale, che nella sentenza 11 luglio 1989, numero 391 afferma che “già secondo le finalità della legge del 1927, la destinazione pubblica dei beni di demanio civico non si determina in funzione dell’esercizio dei diritti di uso civico, connessi a economie familiari di consumo sempre meno attuali, bensì in funzione dell’utilizzazione di tali beni a fini di interesse generale”41.

È infatti opportuno riconoscere che l’interesse, soprattutto legato all’utilizzo di legname ed alla produzione agricola è quasi del tutto venuto meno, per lasciare spazio ad altri interessi, tra cui spicca quello della tutela ecologico-ambientale42.

È grazie all’evoluzione, normativa e dottrinaria, che tende a sottolineare lo stretto legame fra la salvaguardia degli usi civici e la tutela del paesaggio, che si è garantito nuovo slancio ad un istituto dalle origini antiche che altrimenti sarebbe stato destinato a tramontare, poiché la realtà su cui si fonda è basata su esigenze e valori in gran parte superati43.

Un passo importante per il riconoscimento di questa funzione di tutela ambientale degli usi civici si è fatto grazie all’art. 1 lettera h) della legge 8 agosto 1985 n. 43144, la c.d. Legge Galasso45, che ha assoggettato al vincolo paesaggistico “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”46.

La disposizione, preceduta da un dibattito sulla necessità di una nuova politica territoriale di tutela47, è di notevole interesse, poiché il vincolo, impresso ope legis, ha immediata operatività ed è slegato da qualsiasi provvedimento amministrativo48.

Con la legge Galasso si conduce una nuova cultura dell’ambiente e del paesaggio, che si attestano come primari rispetto ad altri valori ed interessi, anche economici, e tutto ciò in ragione della rilevanza sia economica che sociale che dev’essere attribuita a tale normativa49. Non mancano però voci critiche50 rispetto alla scelta di includere anche i beni di uso civico tra quelli sottoposti ai vincoli della legge Galasso.

Il vincolo di tutela ambientale-paesaggistico è disciplinato dapprima nel d.lgs. 29 ottobre 1999, n.49051 ed in seguito anche nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n.4252, all’articolo 142, comma 153.

Il peculiare regime giuridico dei beni d’uso civico rinviene un proprio fondamento costituzionale nell’art. 9 della Costituzione, poiché si tratta di beni ambientali a tutti gli effetti. Tale configurazione è ormai ben salda nella giurisprudenza costituzionale. A tale proposito si può richiamare, tra le tante54, la sentenza 9 luglio 2014, n. 21055, dove la Corte ripercorre l’evoluzione della propria posizione in merito, dalla rilevanza iniziale dei beni di uso civico come atti esclusivamente alla produzione agricola alla loro rivitalizzazione come strumenti di tutela ambientale. Vengono richiamati nel testo della decisione i riferimenti normativi che vedono riconosciuto in via legislativa lo stretto legame che esiste tra i beni collettivi e la tutela dell’ambiente. Il primo testo normativo a cui si dà rilievo è il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 8 agosto 1985, n. 431. La c.d. Legge Galasso appena richiamata, novellando l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) ha sottoposto a vincolo paesaggistico “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”. Infine viene richiamato dalla sentenza l’art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004.

La tesi della rilevanza ambientale dei beni di uso civico è sostenuta anche dall’Avvocatura dello Stato, la quale nelle memorie afferma che “gli usi civici sarebbero parte integrante e sostanziale del complessivo sistema di tutela dell’ambiente e del paesaggio”. La Corte, nel merito, ribadisce che “la conservazione ambientale e paesaggistica” spetta, in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato56. In aderenza all’art. 9 della Costituzione sancisce quale principio fondamentale quello della tutela del paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale57.

In questi contenuti ambientali e culturali rientrano senz’altro gli usi civici58, che così si vedono sottoposti ad una potestà concorrente fra Stato e Regioni59.

Essi ricevono così una tutela costituzionale privilegiata rispetto ad altri beni ambientali60, in quanto conferita dalla Corte Costituzionale, alla luce di una serie di autonome considerazioni. Fra l’altro, rileva l’attribuzione dei poteri giurisdizionali al commissario per la liquidazione degli usi civici61.

I commissari regionali per gli usi civici, istituiti con la legge 1766/27 hanno visto infatti attribuirsi, dagli articoli 27 e 28 della medesima legge, la competenza della materia demaniale latamente intesa, e di conseguenza sottratta al novero delle competenze del giudice ordinario.

Con la fondamentale sentenza n. 46 del 1995, la Corte ha riconosciuto ai beni di uso civico tutela giurisdizionale affidata al potere di iniziativa processuale d’ufficio riconosciuto al commissario106. Nell’affermazione di tale potere d’impulso, la Corte richiama a giustificazione l’art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 la quale sottopone le terre gravate da uso civico al vincolo paesaggistico. Si afferma che laddove vi sia un interesse, che è generale, alla protezione dell’ambiente, questo prevale sulle istanze delle popolazioni locali e pertanto deve poter essere salvaguardato da un organo a livello nazionale che abbia poteri d’azione. Sebbene possa essere criticabile apporre tali poteri in capo al Commissario per gli usi civici, in mancanza di una diversa previsione da parte del legislatore nazionale, si lascia intatta la normativa in vigore62.

La Corte costituzionale è poi intervenuta a proposito del legame fra gli usi civici e la tutela ambientale63, chiarendo che la tutela del paesaggio “è diventata sinonimo di tutela ambientale”, onde “la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale”64.

Si può certo configurare un parallelismo tra il concetto di ambiente e quello di uso civico, tanto che per la Corte Costituzionale l’ambiente non è solamente un valore costituzionale, ma assurge a diritto fondamentale della persona e interesse fondamentale della collettività65.

Ambiente ed usi civici sono spesso sottoposti a principi comuni66, quali quelli dell’antropocentrismo67, unitarietà68, primarietà69 , economicità70, azione preventiva71 , precauzione72 , bilanciamento73 , cooperazione74 e sussidiarietà75.

Ad oggi gli usi civici ricevono una tutela molteplice, garantita da un intreccio di norme statali e regionali, rinforzata dalla rilevanza ambientale e culturale, garantita in primis dalle norme costituzionali, gli articoli 9 e 32.

L’articolo 117 della Costituzione alla lettera s), a seguito della riforma costituzionale del 2001, assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” mentre definisce materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni la “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”. Il ruolo regionale nel suo complesso è comunque valorizzato dalla giurisprudenza della Consulta in più pronunce76 . Si ritiene che, anche in ossequio al principio di sussidiarietà verticale 77 , venendo in considerazione un valore di carattere generale importante come l’ambiente, una competenza regolamentare comunale, quindi di livello secondario, non sia sufficiente, dovendo tenere in assoluta considerazione il livello regionale. La regione è anch’essa portatrice e conoscitrice della situazione locale e degli interessi ad essa sottesi, ma allo stesso tempo in posizione più “terza” rispetto al bilanciamento degli interessi in gioco rispetto al comune.

Il carattere di tutela ambientale è considerato dal legislatore come inerente l’intera categoria degli usi civici. Non rileva in questo caso la suddivisione in categorie dei beni gravati da uso civico disciplinata dalla legge del 192778.

Da considerare è inoltre il riflesso che questa svolta in senso di tutela ambientale ha avuto sulle possibilità di sfruttamento dei beni di uso civico.

Autorevole dottrina79 ribadisce come il vincolare in senso ambientale i beni gravati da uso civico e porsi come obiettivo la loro conservazione ed il loro miglioramento non necessariamente confligge con lo sfruttamento dei beni stessi. È possibile infatti utilizzare tecniche, anche avanzate, di produzione che si ispirino alle conquiste della scienza tecnologica e che permettano uno sfruttamento non limitato nel tempo, ed allo stesso tempo dinamico, nel senso che tenga perennemente conto del sistema evolutivo economia-ambiente80.

I diritti di uso civico sono oggetto di un particolare regime giuridico laddove siano collocati all'interno di parchi naturali ed aree protette.

Usi civici, parchi ed aree protette

Gli usi civici assumono un regime particolare nei parchi e nelle aree protette, secondo le previsioni contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 rubricata “Legge quadro sulle aree protette”81.

La legge prevede la generale conservazione e valorizzazione dei beni gravati da uso civico eventualmente presenti nel territorio sul quale si estende il parco.

Gli strumenti principali per la programmazione del parco sono il regolamento ed il piano per il parco.

L’articolo 11 della sopracitata legge disciplina il regolamento, ed al comma 5 si occupa in maniera specifica di usi civici, prevedendo due principi generali: il primo è che vengono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini locali, il secondo che gli eventuali diritti esclusivi di caccia o altri usi che prevedano prelievi faunistici siano liquidati. La legge 9 dicembre 1998, n. 426127 ha aggiunto un comma 2-bis, disponendo che il regolamento del parco valorizzi gli usi, i costumi, le consuetudini, le attività tradizionali delle popolazioni, le espressioni culturali proprie dell’identità delle comunità locali, anche mediante disposizioni che autorizzino l’esercizio di attività collegate agli usi.

Anche per quanto riguarda le disposizioni inerenti il piano del parco, nello specifico l’articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394128 , si sottolinea l’importanza del piano, che può derogare e sostituire gli altri strumenti di pianificazione, vengono inoltre ancora in rilievo gli usi civici, in quanto al comma 2 lettera c) si prevede che “aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall’Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità”.

Anche in questa materia è opportuno sottolineare come vi sia altresì una competenza regionale, poiché rientrante in parte nell’area riconducibile al governo del territorio, il che comporta che sul lato pratico nell’approcciarsi al singolo caso si debba tenere come riferimento sia la disciplina statale, che regionale, nonché le previsioni specifiche del parco in oggetto.

  1. M. Tucci, Gli usi civici in generale, in Sanzioni amministrative in materia di usi civici, Giappichelli, 2013, pag.3
  2. G. Cervati, Aspetti della legislazione vigente circa gli usi civici e terre di uso civico, in Riv.Trim.dir.pubbl., 1967
  3. V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi,  Padova, 1983 citata in U. Petronio, Gli usi civici,  Enc. Giur, XLV, 1992
  4. Le due realtà sarebbero gli usi civici su terre aliene, delimitati nella natura e nel contenuto, che si esercitano su di un fondo che si presenta agli utenti come alieno; diritti dominicali in re propria, su beni dei Comuni, associazioni agrarie, etc., quando sono esercitati, lo sono come estrinsecazione del diritto dominicale della popolazione o dell’ente cui i beni appartengono. G. Cervati, Aspetti della legislazione vigente circa gli usi civici e terre di uso civico, in Riv.Trim.dir.pubbl., 1967
  5. L. Principato, I profili costituzionali degli usi civici in re aliena e dei domini collettivi, Giur. Cost., 2015, fasc. 1, pag. 207
  6. Li definisce tali anche Calisse, per il quale gli usi civici “che servono ai necessari bisogni delle popolazioni; che hanno per oggetto determinate necessità della vita, nella cui soddisfazione trovano la loro misura e il loro compimento”. C. Calisse, Per il riordinamento degli usi civici, Roma, 1927
  7. M. A. Lorizio, I beni e diritti di uso civico, natura e relativa disciplina,  in Sanzioni amministrative in materia di usi civici, Giappichelli, 2013, pag. 21
  8. L’utilizzo dei beni era diretto, in natura, e consisteva nella coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli, nell’esercizio della caccia e della pesca, nel taglio, raccolta e utilizzo dei prodotti del bosco e sottobosco (legnatico e raccolta di funghi, bacche, ecc.), nel pascolo ed allevamento del bestiame e nella commercializzazione dei prodotti connessi. M.A. Lorizio, I beni e diritti di uso civico, natura e relativa disciplina,  in Sanzioni amministrative in materia di usi civici, Giappichelli, 2013, pag.22
  9. M. A. Lorizio, I beni e diritti di uso civico, natura e relativa disciplina, in Sanzioni amministrative in materia di usi civici, Giappichelli, 2013
  10. G. Palermo, I beni civici, la loro natura e la loro disciplina,  Riv.Dir.Civ., 2006; F. Marinelli li considera come includibili nella categoria dei diritti reali su cosa altrui, alla luce di un’analisi sistematica degli istituti, ritenendo indubbia la caratterizzazione degli usi e demani civici in senso reale e possedendo tre caratteristiche fondamentali quali immediatezza, assolutezza e opponibilità ai terzi. Gli usi civici,  Giuffré, 2013, pag.197; sostengono la tesi della realità anche E. Casamassima, Il disegno di legge quadro sugli usi civici: un’occasione di riflessione sugli errori compiuti utile per evitarne altri,  in Gli usi civici, Realtà attuale e prospettive. Atti del convegno , Roma, 1989. Secondo S. Monzani, Beni di uso civico e beni di proprietà dello Stato e degli enti locali,  in Sanzioni amministrative in materia di usi civici, Giappichelli, 2013, pag. 36, gli usi civici sono diritti collettivi di natura reale che si esercitano in forma duale con il Comune quale ente esponenziale dei diritti della collettività, il quale li amministra, ma rimane sempre fermo il diritto dominicale e di uso degli utenti naturali.
  11. F. Preite, La commerciabilità dei terreni gravati da uso civico,  in Sanzioni amministrative in materia di usi civici, Giappichelli, 2013, pag. 59
  12. Si parla di titolarità esterna poiché la proprietà è riservata ad una collettività ed ai suoi componenti, i c.d. cives, organizzata ed insediata su un territorio ma priva di personalità giuridica. La sola rappresentanza verso l’esterno dell’insieme di interessi della comunità titolare è affidata ad un ente dotato di personalità giuridica, generalmente il Comune. F. Preite, La commerciabilità dei terreni gravati da uso civico,  in Sanzioni amministrative in materia di usi civici, Giappichelli, 2013
  13.  F. Marinelli, Gli usi civici,  Giuffré, 2013, pag. 197
  14. Chi ha il diritto d’uso  di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto
  15. G. Palermo, L’uso e l’abitazione, Tratt. Dir. priv., Utet, 1982
  16. F. Marinelli, Gli usi civici,  Giuffré, 2013, pag. 200. Sulle servitù si veda M. Comporti, Servitù (dir. priv.) , Enc. Giur., XLII, 1990
  17. In dottrina il problema sulla tipicità o meno dei diritti reali rimane un profilo non ancora del tutto esplorato. Rimane fermo però il dato che la configurazione dei diritti reali tipici è sopravvissuta a due secoli di codificazione, per cui si può ritenere che me motivazioni sottese al principio di tipicità possano essere ritenute ancora valide, sul punto si può vedere F.Galgano, Le categorie generali. Le persone. La proprietà, Diritto civile e commerciale, Cedam, 1990. Per quanto riguarda le figure atipiche riconducibili ai diritti reali si veda G. Iaccarino, Diritti reali “atipici”, in Riv. Not., 1993
  18. F. Marinelli, Gli usi civici , Giuffré, 2013, pag. 204. Sulla sostenibilità della teoria della configurabilità di un istituto recepito dalla consuetudine storica, si veda A. Burdese, Ancora sulla natura e tipicità dei diritti reali,  Riv.Dir.Civ., II, 1983
  19.  F. Gerbo, I diritti immobiliari di godimento su cosa altrui,  Giuffré, 2001
  20. F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Esi, 1990
  21. Nelle forme di proprietà demaniale civica, convivono i diritti dominicali di godimento e di uso spettante ai singoli cives  sulla cosa comune con il diritto dell’ente che in quanto diritto di dominio (proprietà pubblica) riassume in sé e rappresenta all’esterno i diritti della moltitudine indifferenziata degli utenti. E. Di Salvo, Regime amministrativo dei beni di uso civico, dei beni dei comuni, delle frazioni e delle associazioni agrarie,  Giust. Civ., III, 1988
  22. In via residuale, dove non vi siano altri enti preposti, sono affidati al Comune i beni provenienti dalle liquidazioni degli usi e gli altri beni che in origine erano di proprietà della collettività. Il Comune li amministra secondo la legge 1766/27, che li sottopone ad un regime particolare di tutela, di destinazione e di indisponibilità controllata, che è stato successivamente potenziato dal vincolo di tutela ambientale, introdotto con la l. 8 agosto 1985, n. 431. M.A. Lorizio, L’affrancazione o liquidazione invertita delle servitù civiche nelle province ex pontificie. I poteri dei Comuni nella gestione dei demani civici,  Giust. Civ., fasc.2, 2013. La scelta del legislatore fascista di concentrare la rappresentanza dei beni di uso civico nel comune è data dal fatto che questa è un’istituzione tradizionalmente avvertita dai cittadini come vicina. F. Marinelli, Gli usi civici,  Giuffré, 2013, pag. 114
  23. Il conflitto di interessi tra cittadini utenti ed ente di imputazione è configurato inizialmente dall’art. 75 c.2. del r.d. 332 del 1928, che prevede la possibilità di nominare una rappresentanza processuale, che secondo la norma era di competenza della Giunta provinciale amministrativa. La soppressione della Giunta provinciale amministrativa ha comportato il problema di individuare l’organo competente a tale nomina. Per il principio della successione delle leggi nel tempo si ritiene che ora tale competenza spetti al Comitato regionale di controllo (Co.re.co), poiché l’articolo 59 della legge 1° febbraio 1953 n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali di controllo, prescrive che i controlli prima deferiti a Prefetto e Giunta provinciale amministrativa sono esercitati dal Comitato regionale di controllo. L. Fulciniti, I beni d’uso civico, Cedam, 2000
  24.  U. Petronio, Usi civici,  Enc. Giur., XLV, 1992
  25.  Art. 64 r.d. 332/28
  26. Art. 75 r.d. 332/28
  27. “La prassi, confortata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, considera la frazione un fatto naturale, al di fuori di ogni volontà autoritaria, rilevabile da circostanze di fatto, quali l’esistenza di un nucleo abitato, separato dal capoluogo e dalle altre frazioni, con una certa autosufficienza, e propri interessi intorno al quale gravita il territorio circostante. L’individuazione così fatta non crea problemi finché la frazione non si trovi ad esercitare quelle particolari facoltà che alcune leggi le riconoscono, come ad esempio quella di una amministrazione separata dei beni di uso civico. C.M. Iaccavini, Frazione, Enc. Giur., XVIII, 1969
  28. In questo senso, Consiglio di Stato, sez. II, 5 novembre 1964 n.982
  29. S. Pace, Usi civici, Associazioni agrarie e Comunioni familiari nella Regione Trentino-Alto Adige,  I.C.A., 1978, pag. 95; è il caso, ad esempio, delle Partecipanze Emiliane, composte dai discendenti di determinate famiglie originarie, a proposito si veda F. Pironti, Aspetti privatistici e pubblicistici nelle partecipanze agrarie emiliane,  Giust. Civ., IV, 2005
  30. S. Pace, Usi civici, Associazioni agrarie e Comunioni familiari nella Regione Trentino-Alto Adige, I.C.A., 1978, pag. 95
  31. “Regole” in Trentino e Veneto; “Colonnelli” e “Vagantivi” in Veneto; “Società di antichi originari” in Lombardia; “Favole” e “Faole” in Lombardia e Cadore; “Vicinie” in Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino, Carso Triestino; “Alpi” in Lombardia; “Bine” o “Consorterie” in Val d’Aosta; “Masi Chiusi”, “Nachbarschaften” e “Familienstiftungen” in Alto Adige, “Interessenze” o “Associazioni agrario-forestali” in Toscana; “Partecipanze”, “Comunalie” o “Comunaglie” in Emilia; “Comunanze” nelle Marche e nel Carso triestino; “Comunelle” in Lombardia; “Comuna” e “Servitù della Val Canale” in Friuli ed in Carnia; “Jus Srenja” nel Carso triestino e goriziano”; “Domini collettivi” e “Università agrarie” nel Lazio; “Fida”, “Beni promiscui”, “Associazioni agrarie”, “Compagnie baracellari”, “Ademprivi”, “Cussorge”, “Terre civiche” in Sardegna; “Terre demaniali” in Sicilia; “Beni vicinali” in Carnia. Elenco in C. e A.Trebeschi, Le proprietà collettive, in Sanzioni amministrative in materia di usi civici, Giappichelli, 2013, pagg. 247-248
  32. E. Di Salvo, Regime amministrativo dei beni di uso civico dei beni dei comuni, delle frazioni e delle associazioni agrarie, Giur. Civ., III, 1988
  33. E. Di Salvo, Regime amministrativo dei beni di uso civico dei beni dei comuni, delle frazioni e delle associazioni agrarie,  Giur. Civ., III, 1988
  34. Ad esempio quello di formazione dei ruoli di contribuenza ed esenzione dei contributi sociali.
  35. Legge n. 1766/1927
  36. A riprova dell’atteggiamento sfavorevole del legislatore nei confronti delle associazioni ed università agrarie si riporta un passo contenuto nella Relazione dell’ufficio centrale del Senato per la conversione in legge dei decreti 751 e 1484 del 1924 e n. 895 del 1926 (relatore Calisse), in Riv. dem., 1927, 25. “Tali associazioni, che sono comunemente le università agrarie, si è pensato che dovessero esser sciolte tutte ed abolite. Ed infatti la esperienza ha dimostrato che per l’antagonismo che esse han suscitato fra sé e il Comune, per la incapacità degli amministratori, per lo spirito litigioso inasprito da chi ne faceva materia per la lotta di classe, coteste università non han dato que’ benefizi che se ne erano attesi. Tuttavia un provvedimento di generale scioglimento non è stato fatto, e forse il farlo avrebbe potuto esser cagione di troppo rapide e perciò non utili trasformazioni: il pericolo, però, che il danno ne continuasse è stato prevenuto e rimosso, non essendo più consentito che associazioni nuove si formino, e le esistenti potendo esser sempre disciolte, sia che lo richiedano gli stessi loro componenti, e sia che voglia il governo, anche pel motivo soltanto che la esistenza possa esserne giudicata dannosa od inutile […] se le associazioni son conservate, rimane ad esse la proprietà delle loro terre, ma queste, per la destinazione che dà loro la legge, vanno a far corpo con le altre che spettano al Comune […] e con le quali interamente si uniscono poi quelle che le associazioni perdono nel caso del loro scioglimento”.
  37. Per le regole della magnifica comunità cadorina d.lg. 3 maggio 1948, n. 1104; per le altre regole alpine, v. la disposizione generale dell’art. 10 l. 3 dicembre 1971, n. 1102, che ha escluso tali formazioni dall’ambito di applicazione della l. 1766/27, con nuove norme sullo sviluppo della montagna, secondo la quale «per il godimento, l’amministrazione e la organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane […] sono disciplinate dai rispettivi statuti» esemplificando con le regole ampezzane, quelle del comelico, le società degli antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale. U. Petronio, Usi civici, Enc. Giur., XLV, 1992
  38. “Nell’attuale ordinamento una parte delle terre civiche è imputata a comunità d’abitanti organizzate in forme diverse da quelle di cui alla legge generale e comune”. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983
  39.  M. A. Lorizio, Gli usi civici,  Enc. Giur. Treccani, 1994
  40.  F. Marinelli, Gli usi civici , Giuffré, 2013, pag. 120
  41. Rispetto a questa affermazione vi è anche chi non sembra poterla condividerla in pieno. Viene affermato infatti che questo orientamento non tiene conto come vi siano ancora forme di sfruttamento del suolo gravato da usi civici che possono portare vantaggi patrimoniali non indifferenti agli utenti. In questo senso, l’esempio della sentenza della Corte Costituzionale n. 331 del 1990 dimostra come l’esercizio del diritto di fungatico possa avere ancora una chiara rilevanza economica. Inoltre, si sostiene che tra le potenzialità produttive e quelle conservative non debba per forza sussistere una netta contrapposizione. A. Simonati, La Corte costituzionale contribuisce alla sopravvivenza di un antico istituto: note sulla giurisprudenza della Consulta in materia di usi civici, Le Regioni, VI, 1998
  42. P. Stella Richter, Proprietà collettive, usi civici e interesse pubblico,  in Dir. Amm., 2003, I; nello stesso senso di riconoscere un mutamento nella percezione ed utilizzo dei beni gravati da uso civico in relazione allo sviluppo economico anche R. Alessandrini, Gli usi civici per la tutela dell’ambiente,  in Terre collettive e usi civici tra Stato e Regione, Atti del Convegno di Fiuggi, 25-27 ottobre 1985, Roma: Iger, 1985
  43. A. Simonati, Usi civici, tutela ambientale e ruolo della Regione, Le Regioni, 2007
  44. Legge 8 agosto 1985, n. 431, dal titolo Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  45. La disposizione normativa è stata abrogata dal d.l. 29 ottobre 1999, n. 490, rubricato Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a sua volta abrogato dall’art. 184 del d.lgs 42/2004, rubricato Codice dei beni culturali e del paesaggio. La legge prende il nome da Giuseppe Galasso (Napoli, 19 novembre 1929), ai tempi dell’emanazione della legge Sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali
  46. Si è ritenuto che la legge Galasso mentre impone una tutela particolarmente incisiva per le terre soggette ad uso civico, pone le premesse per una loro riqualificazione nell’ambito della pianificazione territoriale e della programmazione ambientale. S. Deliperi, Gli usi civici e gli altri diritti d’uso collettivi in Sardegna, Riv. Giur. Amb., 2011 citato in S. Ricciardello, Il regime di diritto amministrativo dei beni di uso civico, Sanzioni amministrative in materia di usi civici, Giappichelli, 2013, pag. 41
  47. F. Carletti, Gli utilizzi d’uso civico come modello per la tutela dell’ambiente,  Nuovo diritto agrario, 1983, 10, pag. 437; M. D’Urso, Tutela dell’ambiente e pianificazione urbanistica, Cedam, 1990
  48. In questo senso la norma del 1985 differisce da quella della legge n. 1497 del 1939, sua diretta antecedente, rubricata “Protezione delle bellezze naturali” (abrogata dal d.lgs. 490/99, il c.d. Testo Unico sui beni ambientali e culturali). In questo caso infatti i vincoli di tutela avevano natura amministrativa, essendo collegati al provvedimento amministrativo ed alle sue vicende e soprattutto così potendo garantire al proprietario del bene sia il diritto di difesa che le garanzie date dal contraddittorio. L. Fulciniti, I beni d’uso civico, Cedam, 2000, pag. 263; M. D’Urso, Tutela dell’ambiente e pianificazione urbanistica, Cedam, 1990, pag. 58
  49. Corte Cost. 25 giugno 1986, n. 151 citata in L. Fulciniti, I beni d’uso civico, Cedam, 2000, pag. 264
  50. In particolare si sottolinea come il collocamento nella lista di beni soggetto a vincolo sia un poco forzato. Sono ritenuti sì beni culturali, ma allo stesso tempo si considera che il paesaggio civico sia come tutti gli altri, forse ipotizzando una volontà del legislatore di arginare l’eccesso di protagonismo dei Comuni a cui è demandata la gestione, a scapito dell’interesse degli utenti che molto spesso di disinteressano della sorte di questi beni. Con la legge Galasso non si intende tutelare l’uso civico di per sé stesso, ma viene posto un ostacolo all’opera degli speculatori. In questo senso R. Alessandrini, Gli usi civici per la tutela dell’ambiente,  in Terre collettive e usi civici tra Stato e Regione, Atti del Convegno di Fiuggi, 25-27 ottobre 1985, Roma: Iger, 1985; altra parte della dottrina sottolinea come il contenuto della legge contrasti con i principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa, in questo senso M. D’Urso, Tutela dell’ambiente e pianificazione urbanistica , Cedam, 1990
  51. Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 rubricato “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352”
  52. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 rubricato “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”
  53. Art. 142 Codice dei beni culturali, rubricato “Aree tutelate per legge”: Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico.
  54. Ad esempio: sentenza 11 luglio 1989, n. 391; sentenza 3 ottobre 1990, n.430; sentenza 1 aprile 1993, n. 133; sentenza 7 novembre 2007, n. 367.
  55. Un commento a tale sentenza lo si può trovare in A. Simonati, Gli usi civici nelle regioni a statuto speciale, fra tutela delle autonomie e salvaguardia dell’interesse nazionale,  Le Regioni, 2015
  56.  Fra le tante, la sentenza 7 novembre 2007, n. 367
  57.  Sentenza 7 novembre 2007, n. 367
  58. Lo dimostra anche il fatto che per i beni di uso civico viene prevista una competenza anche statale, in quanto rientranti nei beni ambientali, che non viene meno quando si tratti di Regioni o Province a statuto speciale (sentenza 14 novembre 2007, n. 378).
  59.  Ad affermare la sussistenza di una potestà concorrente fra Stato e Regioni alla luce dell’esigenza di protezione ambientale è già la sentenza 3 ottobre 1990, n. 430 richiamata in A. Simonati, La Corte costituzionale contribuisce alla sopravvivenza di un antico istituto: note sulla giurisprudenza della Consulta in materia di usi civici,  Le Regioni, VI, 1998
  60.  L. Fulciniti, I beni d’uso civico , Cedam, 2000, pag. 278
  61. Prima del 1993 al Commissario per gli usi civici spettavano sia competenze amministrative che giurisdizionali, anche se in merito a questa doppia attribuzione di competenze vi erano delle perplessità in dottrina, soprattutto riguardo alla tutela del principio dell’imparzialità del giudice, in quanto in questo caso poteva essere chiamato a giudicare sulla legittimità di provvedimenti da esso stesso emanato in via amministrativa (sul punto è anche intervenuta la Consulta, che con la sentenza 25 maggio1970, n. 73 ha negato la ravvisabilità di illegittime restrizioni all’indipendenza del Commissario). La competenza amministrativa è venuta meno con la legge 491 del 1993, così come interpretata dalla Circolare n. 13 dell’8 maggio 1997 del Ministero di Giustizia. Ad oggi al Commissario sono rimaste le funzioni giurisdizionali riservate allo Stato (unica deroga è la funzione amministrativa sulle legittimazioni). Le funzioni sono: la tutela degli usi civici, la risoluzione dei conflitti su di essi, sui demani comunali e i domini collettivi, nonché la liquidazione degli usi civici su terre private, sulla destinazione delle terre di originaria appartenenza di comunità o pervenute a comuni, frazioni, associazioni in seguito ai vari procedimenti previsti dalla stessa normativa. Nella sentenza 30 dicembre 1961, n. 78 si rileva anche come nulla impedisca al Commissario di sollevare questioni di legittimità costituzionale, qualora presso di lui penda una controversia inerente l’esistenza e la consistenza di un demanio comunale.
  62. A. Simonati, La Corte costituzionale contribuisce alla sopravvivenza di un antico istituto: note sulla giurisprudenza della Consulta in materia di usi civici, Le Regioni, VI, 1998
  63. Sentenza 20 febbraio 1995, n. 46; Sentenza 10 maggio 1995, n. 156
  64. Sentenza 20 febbraio 1995, n. 46, in Foro it., 1995, I; il concetto viene ripreso anche nella sentenza 27 luglio 2006, n. 310 e nella sentenza 14 novembre 2007, n. 378 citate in  Nervi, La nuova stagione degli assetti fondiari collettivi in un sistema evolutivo economia/ambiente,  in Archivio Scialoja-Bolla, Giuffré, 2014, pag.97
  65. Corte Cost. n. 210/1987 citata in G. Di Genio, Tutela e rilevanza costituzionale dei diritti di uso civico, Giappichelli, 2012, pag. 163
  66. G. Di Genio, Tutela e rilevanza costituzionale dei diritti di uso civico, Giappichelli, 2012, pag. 164
  67. Il termine denomina concezioni filosofiche e teologiche che si fondano su una preminente considerazione dell’uomo, cui viene riferita ogni prospettiva teoretica o pratica. In ambito ambientale è contrapposto all’ecocentrismo, che considera l’ambiente come un bene meritevole di tutela in sé, mentre la concezione antropocentrica coglie in esso uno strumento per la piena realizzazione dell’uomo. La dialettica fra le due concezioni è destinata a diminuire, poiché, sebbene prevalga ancora l’antropocentrismo, subentra nel tempo una versione moderata del principio di precauzione, che rifugga dall’elevare a regola assoluta il divieto di porre in essere qualunque attività potenzialmente rischiosa per l’ambiente. F. Giunta, Tutela dell’ambiente (dir. pen.), Enciclopedia del diritto Treccani, 2008
  68. Il principio di unitarietà tende a mettere in risalto il valore giuridico, sostanziale (e non meramente descrittivo o verbale), che assume la sintesi espressa dal termine “ambiente” all’interno di un contesto normativo. Quando si fa riferimento all’ambiente, infatti, non si prendere in considerazione una mera sommatoria di singoli fattori, di interessi o beni da tutelare l’uno indipendentemente dall’altro, bensì un equilibrio relazionale tra uomo e cosmo valutabile e apprezzabile nel suo complesso. L’ambiente non è altro che un insieme armonico di condizioni fisiche, chimiche e biologiche strettamente interrelate tra loro, da cui si genera un prezioso equilibrio che rappresenta il vero ed essenziale obiettivo della tutela. Il principio di unitarietà svolge la precipua funzione di porre l’attenzione sul fatto che l’obiettivo della tutela dell’ambiente è l’equilibrio complessivo che scaturisce da un insieme di interazioni e che tale equilibrio si consegue non tanto con una semplice protezione separata dei singoli fattori, ma con la protezione integrata e coordinata dei medesimi. M. Cecchetti, La disciplina giuridica della tutela ambientale come “Diritto dell’ambiente”  in Federalismi.it (consultato il 31 ottobre 2016)
  69. Questo principio tende ad evidenziare il carattere fondamentale dell’interesse ambientale, la consapevolezza dell’esigenza imprescindibile di tutelare l’ambiente in quanto presupposto essenziale per la stessa esistenza dell’umanità. Se si abbina alla qualificazione dell’ambiente come valore costituzionale, la primarietà esprime la rilevanza notevole, in termini di peso, che occorre riconoscere alla tutela dell’ambiente nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali, mettendo in risalto la necessità di attribuire una sorta di generico favor alla protezione dell’equilibrio ecologico. Tra le implicazioni concrete che discendono da questo principio vi è in primo luogo l’obiettivo di perseguire un livello elevato di tutela ed inoltre quello di garantire una sorte di speciale regime amministrativo dell’ambiente, predisponendo una serie di normative che sottolineino l’interesse forte alla protezione ambientale. M. Cecchetti, La disciplina giuridica della tutela ambientale come “Diritto dell’ambiente” in Federalismi.it (consultato il 31 ottobre 2016)
  70. Si tratta del principio che sottolinea in modo spiccato l’esigenza di adottare un approccio interdisciplinare nella trattazione di una determinata disciplina, richiamando la necessità di considerare attentamente la prospettiva delle scienze economiche. M. Cecchetti, La disciplina giuridica della tutela ambientale come “Diritto dell’ambiente” in Federalismi.it (consultato il 31 ottobre 2016)
  71. Questo principio impone che la tutela dell’ambiente si configuri, anzitutto e prevalentemente, come tutela preventiva. Si tratta della conseguenza dell’elementare considerazione per cui è più conveniente prevenire il danno che risarcirlo. La migliore azione di tutela dell’ambiente è certamente quella che cerca di evitare la creazione di inquinamenti o danni agli equilibri ecologici, piuttosto che quella che cerca di eliminare o riparare successivamente gli effetti dannosi. M. Cecchetti, La disciplina giuridica della tutela ambientale come “Diritto dell’ambiente” in Federalismi.it (consultato il 31 ottobre 2016)
  72. Il principio di precauzione, rivolgendosi a tutte quelle attività che possono essere pericolose per l’ambiente, suggerisce di interdirne lo svolgimento in presenza di comprovata incertezza scientifica, concependo però tale rimedio come una misura temporanea e provvisoria. Per il resto, lo svolgimento delle attività pericolose può essere ammesso nel rispetto di quelle misure contenitive del rischio ispirate al principio dello sviluppo sostenibile, ossia al soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri. F. Giunta, Tutela dell’ambiente (dir. pen.), Enciclopedia del diritto Treccani, 2008
  73. Per “bilanciamento” può intendersi, in maniera descrittiva, una tecnica di composizione di interessi o diritti in conflitto. Il bilanciamento non si risolve, tuttavia, nell’attività di qualunque giudice: assume rilievo specialmente nei conflitti che hanno ad oggetto – secondo le differenti letture – interessi, diritti, principi o beni di rango costituzionale affidati al giudizio degli organi della cosiddetta giustizia costituzionale. A. Morrone, Bilanciamento (giur.cost.), Enciclopedia del diritto Treccani, 2008
  74. Il principio di cooperazione impone che vengano predisposti dei meccanismi concreti grazie ai quali alle scelte ambientali possono contribuire tutti i soggetti interessati, che non sono generalmente individuabili a priori. M. Cecchetti, La disciplina giuridica della tutela ambientale come “Diritto dell’ambiente”  in Federalismi.it (consultato il 31 ottobre 2016)
  75. Il principio di sussidiarietà, nato a livello europeo, presuppone l’esistenza di diverse competenze, che grazie ad esso vengono per così dire “allocate” (ben diverso è il discorso sulla titolarità). Per chiarire meglio in cosa consista questo principio nei rapporti Unione Europea-Stati membri viene in soccorso il protocollo allegato al trattato CE dal trattato di Amsterdam del 1997, che statuisce come l’azione comunitaria “deve essere quanto più possibile semplice, in coerenza con un soddisfacente conseguimento dell’obiettivo della misura e con la necessità di un’efficace applicazione” e che “la Comunità legifera soltanto per quanto necessario”. In ambito ambientale, per definire quale debba essere il ruolo dello Stato, è venuto in soccorso l’art. 176 del Trattato CE, che ha introdotto la c.d. clausola della tutela ambientale più rigorosa da parte degli Stati membri, che trova origine nella necessità degli Stati più virtuosi di proseguire con gli alti standard imposti per la tutela ambientale, senza vedere un abbassamento dovuto all’omogeneità delle previsioni europee. M. Cecchetti, La disciplina giuridica della tutela ambientale come “Diritto dell’ambiente” in Federalismi.it (consultato il 31 ottobre 2016)
  76.  Per esempio, sent. 26 luglio 2006, n. 310; 21 novembre 1997, n. 345
  77. La sussidiarietà verticale si esplica nell’ambito di distribuzione di competenze amministrative tra diversi livelli di governo territoriali (livello sovranazionale: Unione Europea-Stati membri; livello nazionale: Stato nazionale-regioni; livello subnazionale: Stato-regioni-autonomie locali) ed esprime la modalità d’intervento – sussidiario – degli enti territoriali superiori rispetto a quelli minori, ossia gli organismi superiori intervengono solo se l’esercizio delle funzioni da parte dell’organismo inferiore sia inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi. In http://www.treccani.it/enciclopedia/principio-di-sussidiarieta-diritto-amministrativo/ (consultato il 6 dicembre 2016)
  78.  P. Stella Richter, Proprietà collettive, usi civici e interesse pubblico,  in Dir. Amm., 2003, I
  79. P. Nervi, La nuova stagione degli assetti fondiari collettivi in un sistema evolutivo economia/ambiente, in Archivio Scialoja-Bolla, Giuffré, 2014
  80. Si considera tale il sistema per cui la società modifica l’ambiente, ed a sua volta l’ambiente modificato costringe l’essere umano a modificare le proprie abitudini e necessità per adattarsi al nuovo ambiente da lui creato, per poter sopravvivere e moltiplicarsi. Si portano ad esempio alcune realtà di assetti collettivi virtuose in questo senso, come, fra le altre, la Magnifica Comunità di Fiemme (Trentino) il cui ecosistema forestale alimenta una filiera va dalla produzione di legname certificato a quella industriale dei semilavorati, o le Regole di Ampezzo (Veneto) che gestiscono il proprio territorio silvo-pastorale come Parco delle Dolomiti di Ampezzo, aperto gratuitamente alla fruizione di regolieri e turisti. P.Nervi, La nuova stagione degli assetti fondiari collettivi in un sistema evolutivo economia/ambiente, in Archivio Scialoja-Bolla, Giuffré, 2014
  81. La legge è ancora in vigore, seppure con delle modifiche ed abrogazioni di alcuni articoli nel corso degli anni. Si segnala come il 20 ottobre 2016 la Commissione Ambiente del Senato ha approvato ad ampia maggioranza il disegno di legge d’iniziativa parlamentare di riforma della legge quadro sulle aree protette 394/91.

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