Responsabilità contrattuale – responsabilità extracontrattuale – gestore delle piste da sci Incidente sugli sci? Vuoi chiedere il risarcimento dei danni? In alcuni casi può configurarsi anche una responsabilità del gestore delle piste da sci. Il tema della responsabilità civile del […]
La responsabilità civile comprende la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale.
Risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale (responsabilità civile) non deriva da un preesistente rapporto giuridico tra le parti, ma sorge in occasione della violazione di un dovere generico, riassumibile con il brocardo latino neminem laedere.
La norma fondamentale in materia è l’art. 2043 c.c., in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.
Rientrano nell’ambito della responsabilità extracontrattuale:
- il danno cagionato dall’incapace, per cui risponde chi è tenuto alla sorveglianza;
- la responsabilità civile dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte;
- la responsabilità dei padroni e dei committenti;
- la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose;
- i danni cagionati dalle cose in custodia;
- i danni cagionati da animali;
- i danni cagionati dalla rovina di un edificio;
- i danni cagionati dalla circolazione di veicoli.
Cosa deve provare l’avvocato per ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità civile extracontrattuale
Per poter fondatamente agire, si deve provare il fatto illecito da cui è derivato il danno, la colpevolezza del danneggiante e il nesso causale tra la condotta illecita e il danno.
L’avvocato, valutate le circostanze, riuscirà ad indicare se vi sono i presupposti per il risarcimento dei danni.
Il risarcimento del danno da responsabilità civile extracontrattuale si prescrive in 5 anni.
Danni da responsabilità contrattuale
La responsabilità civile contrattuale consiste nella violazione di uno specifico dovere, proveniente da un obbligo precedentemente assunto.
In questo caso, vi è un inversione dell’onere della prova, nel senso che il danneggiato dovrà solamente provare l’esistenza di un contratto, mentre spetterà al debitore dimostrare che egli non ha colpa per l’occorso inadempimento.
Il risarcimento del danno si prescrive in dieci anni.