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Avv. Alessia Chiocchetti

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Art. 2043 c.c.

L’art. 2043 c.c. recita “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

La responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) non deriva da un preesistente rapporto giuridico tra le parti, ma sorge in occasione della violazione di un dovere generico, riassumibile con il brocardo latino neminem laedere.

La norma fondamentale in materia è l’art. 2043 c.c., in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.

Rientrano nell’ambito della responsabilità extracontrattuale:

  • il danno cagionato dall’incapace, per cui risponde chi è tenuto alla sorveglianza;
  • la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte;
  • la responsabilità dei padroni e dei committenti;
  • la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose;
  • i danni cagionati dalle cose in custodia;
  • i danni cagionati da animali;
  • i danni cagionati dalla rovina di un edificio;
  • i danni cagionati dalla circolazione di veicoli.

 

Cosa deve provare l’avvocato per ottenere il risarcimento dei danni

Per poter fondatamente agire, si deve provare il fatto illecito da cui è derivato il danno, la colpevolezza del danneggiante e il nesso causale tra la condotta illecita e il danno.

L’avvocato, valutate le circostanze, riuscirà ad indicare se vi sono i presupposti per il risarcimento dei danni.

Il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. si prescrive in 5 anni.

Fatto è qualsiasi azione umana, commissiva ovvero anche omissiva se viola un obbligo di attivarsi imposto dall’ordinamento. Può trattarsi anche di un fatto materiale, cioè indipendente dalla condotta dell’uomo (ad esempio, il cornicione di un palazzo che si stacca e cade al suolo) se l’ordinamento, per una precisa ragione, lo ascrive all’uomo (ad esempio perchè proprietario del palazzo, 2053 c.c.).

 

Tag: art. 2043 c.c.

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