Responsabilità contrattuale – responsabilità extracontrattuale – gestore delle piste da sci
Incidente sugli sci? Vuoi chiedere il risarcimento dei danni? In alcuni casi può configurarsi anche una responsabilità del gestore delle piste da sci.
Il tema della responsabilità civile del gestore risulta essere complesso, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in materia.
In particolare, oggigiorno si suole ravvisare sia una responsabilità di tipo contrattuale che extracontrattuale.

Responsabilità contrattuale
La responsabilità contrattuale per infortunio verificatosi sulle piste da sci si può ricostruire, come ammesso sia in dottrina che in giurisprudenza, sulla scorta del contratto atipico di “skipass”.
Per i giudici, infatti, quello di skipass “..costituisce un contratto atipico in forza del quale, dietro corresponsione di un certo corrispettivo commisurato alla durata del contratto stesso, la società gestrice offre la possibilità di godere dei servizi di risalita nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci” (Tribunale Pinerolo, 18 ottobre 2000).
Ed ancora, “l’unicità del soggetto titolare della pista e dell’impianto di risalita, conduce a ritenere che, con l’acquisto dello skipass, si concluda un contratto riferito non solo al trasporto di persone nella fase di risalita, ma anche all’utilizzo della pista di discesa” con la conseguenza che “la responsabilità del gestore è in entrambe le fasi contrattuale” (Tribunale Napoli, 25 gennaio 2011, n. 855).
Stante quindi la configurabilità di un rapporto di tipo contrattuale tra gestore e utente, la giurisprudenza di legittimità, ha ravvisato l’obbligo a carico del gestore della “manutenzione in sicurezza” della pista, e la possibilità che questi sia chiamato a rispondere per i danni occorsi sulla pista medesima, sulla scorta delle norme concernenti “la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l’evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non invece ascrivibile al caso fortuito, riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale” (Cass. Civ. 6 febbraio 2007, n. 2563).
E, ancora “va affermata la natura contrattuale della responsabilità del gestore delle piste da sci, anche con riguardo ad eventi dannosi verificatasi nella fase di discesa e non limitatamente alla fase di trasporto a monte mediante gli impianti di risalita, in quanto l’attività complessiva a cui si obbliga il gestore consiste nel poter salire e scendere, nel senso di un trasporto funzionale all’attività sciistica su piste sicure” (Trib. L’Aquila, 21 aprile 2012, n. 281).
Pertanto, appare pacifico che il gestore dell’impianto di risalita assuma anche il ruolo di gestore delle piste da sci servite da tale impianto.
Da tale presupposto deriva la conseguenza che il soggetto gestore viene così chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti dalla cattiva gestione o manutenzione delle piste, in base alle norme di cui all’art. 1218 c.c., disciplinante la responsabilità contrattuale per inadempimento.
Stante la sussistenza di responsabilità contrattuale, la prova liberatoria per il soggetto responsabile è unicamente quella del caso fortuito.
Responsabilità extracontrattuale del gestore di piste da sci
La responsabilità civile del gestore delle piste da sci può essere declinata anche in ambito non contrattuale.
La responsabilità extracontrattuale in questo caso ha origine dalle previsioni di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c.
In particolare, è ormai pacificamente ammessa in giurisprudenza (ex multis, Trib. Rovereto 4 luglio 2006, Cass. Civ. sez. III, 18 gennaio 2006 n. 832, Cass. Civ. 6 febbraio 2007, n. 2563, quest’ultima nel senso di intenderla in rapporto di cumulatività con la responsabilità contrattuale) la configurazione della responsabilità del gestore di piste da sci per cose in custodia ex art. 2051 c.c.
La posizione di garanzia che sottende alla previsione di una responsabilità di tipo oggettivo per cose in custodia, viene avvalorata dalle disposizioni della l. 24 dicembre 2003 n. 363, rubricata “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, in particolare dagli artt. 3 e 4 di quest’ultima.
Per meglio chiarire quali siano nello specifico gli obblighi gravanti sui gestori di piste da sci si deve guardare all’art. 3 della l. 363/2003.
Questo infatti prevede che “i gestori delle aree individuate ai sensi dell’art. 2 [aree sciabili attrezzate] assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste.. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti.. mediante l’utilizzo di adeguate protezioni..”, inoltre, all’articolo successivo è disposto che “i gestori delle aree sciabili attrezzate.. sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste..”.
Ne deriva che gli obblighi specifici inerenti alla sicurezza sono posti in capo al gestore delle piste direttamente da una previsione di livello statale. Alla luce di quanto appena affermato, risulta perciò difficile negare la responsabilità oggettiva della società di gestione.
Vi è di più.
La configurabilità in capo alla società che gestisce gli impianti sciistici della figura di gestore ex art. 2051 c.c. è confermata anche da autorevole dottrina civilistica e dalla giurisprudenza, laddove si dice che gestore è colui che, indipendentemente dal titolo, sia in grado di poter esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa. Segnatamente, “perché questo rapporto ci sia, è necessario che il soggetto abbia e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apportino modifiche” (Cass. Civ., sez. III, 25.07.2008 n. 20427).
Tale potere di controllo è senz’altro riscontrabile nel soggetto che quotidianamente si cura dell’organizzazione, manutenzione, apertura e chiusura della pista stessa.
Quanto al danno per fatto illecito ex art. 2043 c.c.,è da sottolineare come, anche in giurisprudenza, si consideri il gestore delle piste quale sottoposto al principio generale del neminem laedere,essendo per questo motivo chiamato a porre in essere ogni precauzione e misura che comuni regole di prudenza e diligenza suggeriscano di applicare al caso concreto.
Risulta inoltre che la maggior parte delle pronunce che riconducono la responsabilità nell’alveo dell’art. 2043 c.c. fondano tale responsabilità su una condotta di carattere omissivo (ex multis, Corte di Appello Torino, 5 luglio 1997, n. 913; Tribunale Torino 24 ottobre 1991).
Quanto alla prova del nesso causale, requisito indispensabile per il configurarsi di una responsabilità aquiliana, si rinviene in particolare una pronuncia, ove si legge che “considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività sportiva esercitata sulle piste da sci, l’estensione delle stesse e la naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all’individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno è necessario che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni” (Cass. 19 febbraio 2013, n. 4018).
Ricade pertanto sul gestore delle piste da sci l’onere di provare i fatti impeditivi della propria responsabilità civile.
Responsabilità extracontrattuale