La Legge Provinciale 3/2020 è entrata in vigore nella Provincia Autonoma di Trento a far data dal giorno 14 maggio 2020 ed è anche denominata “Legge Riparti Trentino“. Essa prevede l’erogazione di contributi provinciali a sostegno di famiglie, lavoratori e settori economici in conseguenza della situazione di difficoltà connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

[attenzione: post in aggiornamento all’uscita delle delibere attuative]

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In questo post verranno analizzate le principali novità introdotte dalla L.P. 3/2020 le quali però potranno trovare concreta attuazione solo con l’approvazione delle delibere della Giunta provinciale di dettaglio, come previsto dalla maggior parte delle disposizioni contenute nel testo legislativo.

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Contributi provinciali straordinari agli operatori economici (artt. 4 – 13 L.P. 3/2020)

Contributi straordinari per il contrasto alla diffusione del Covid-19 e per la promozione della competitività del sistema trentino

L’art. 4 della L.P. 3/2020, nell’ottica di promozione e sviluppo dell’imprenditoria trentina, prevede che siano erogati contributi provinciali straordinari a favore degli operatori economici, anche mediante compensazione fiscale.

I criteri, le condizioni, le modalità ed i termini per l’erogazione dei contributi provinciali saranno stabiliti dalla Giunta.

Tra le varie misure previste dalla legge provinciale riparti Trentino ci sono contributi alle aziende per il supporto di progetti di digitalizzazione e la creazione di piattaforme per il commercio digitale (e-commerce) e per la fornitura di servizi attraverso mezzi digitali.

A cosa sono concretamente finalizzati i contributi straordinari? Sono volti a sostenere i costi derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati all’implementazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro idonee a garantire il contenimento della diffusione del Covid-19 ed a supportare progetti di digitalizzazione, con particolare attenzione alla creazione di nuove piattaforme digitali per lo sviluppo del commercio on line, alla fornitura di servizi da remoto, alla riconversione digitale, agli interventi necessari alla promozione del lavoro agile, allo sviluppo di servizi per la fornitura di beni a domicilio, di riconversione produttiva ed avvio di nuova imprenditorialità anche per la produzione di prodotti necessari nel lungo periodo per rispondere alla pandemia.

Per questo intervento sono stanziati a bilancio provinciale 15 milioni di euro per l’anno 2020 ed ulteriori 890.000 euro per gli anni dal 2020 al 2024.

Sono inoltre previsti contributi provinciali straordinari per sostenere gli operatori economici in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19. Anche in questo caso i criteri, le modalità ed i termini per la richiesta e l’erogazione dei contributi saranno stabiliti da un provvedimento della Giunta provinciale.

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Contributi a sostegno degli operatori economici fino a 9 addetti

L’art. 5 della L.P. 3/2020 prevede che possano essere concessi contributi provinciali a favore degli operatori economici che occupano non più di 9 imprese, ovvero le piccole imprese, vero fulcro dell’imprenditoria della Provincia di Trento.

Gli operatori economici in questione che hanno subito gravi danni (intesi come variazioni dei volumi di attività), possono ottenere il sostegno provinciale qualora si impegnino a:

  • salvaguardare i livelli occupazionali che verranno stabiliti da una delibera della Giunta provinciale e garantire il regolare pagamento delle retribuzioni;
  • garantire il regolare pagamento dei propri fornitori.

Delibera contributi a fondo perduto

Il giorno 19 maggio 2020 è stata approvata la delibera attuativa dell’articolo in commento, che potete trovare qui sotto.

In particolare, viene specificato che per per gli operatori economici che impiegano fino a 9 addetti, il grave danno è quello che deriva dal calo del volume di attività di almeno il 50 per cento nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

Per coloro che hanno iniziato l’attività dopo l’1 febbraio 2019 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato in almeno due mesi nel trimestre marzo – maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020.

Invece, per gli operatori economici che impiegano da 10 a 11 addetti, danno che deriva dal calo del volume di attività complessivo di almeno il 70 per cento nel trimestre marzo – maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Per coloro che hanno iniziato l’attività dopo l’1 febbraio 2019, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020.

In entrambe i casi, le riduzioni di volume di attività vanno autocertificate dall’operatore economico o un suo delegato che richiede il contributo al momento della presentazione della domanda.

Requisiti di ammissione

Per poter beneficiare del contributo provinciale a fondo perduto, gli operatori economici richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) sede legale nel territorio provinciale al momento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale;

b) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall’art. 67, comma 3, lettera d), del R.D.16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall’art. 182-bis del medesimo decreto;

c) aver registrato nell’ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda un volume di attività su base annua maggiore di euro 12.000,00 e fino a euro 1,5 milioni;

d) aver subito un grave danno in conseguenza dell’epidemia di COVID-19;

e) presenza di un numero di addetti inferiore o uguale a undici;

f) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014), per il settore agricolo ai sensi del Regolamento di esenzione (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e per il settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento di esenzione (CE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014) al 31 dicembre 2019.

In presenza dei requisiti di cui sopra, hanno diritto al contributo gli operatori economici che nell’ultima dichiarazione presentata risultino aver conseguito un reddito pari o inferiore a euro 40.000,00.

Per gli operatori economici che hanno iniziato l’attività nel periodo di imposta 2019, il reddito che consente, in presenza dei requisiti predetti, di usufruire del contributo deve essere pari o inferiore a euro 40.000,00, commisurato al periodo dell’anno in cui l’operatore economico ha svolto la sua attività.

Il limite reddituale previsto al precedente punto è incrementato di euro 15.000,00 per ciascun ulteriore socio, associato o collaboratore familiare che presta la propria attività lavorativa a favore della società, dell’associazione professionale o dell’impresa familiare alla data della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, fino comunque a un limite reddituale massimo di euro 70.000,00.

Agli operatori economici neo costituiti non si applica il vincolo di cui alla lettera c) (aver avuto ricavi per almeno 12.000 euro) e i vincoli di reddito appena esposti.

Non possono beneficiare di contributo gli studi associati, qualora tutti o alcuni dei liberi professionisti che li costituiscono presentino autonomamente richiesta per beneficiare di un sussidio di cui ai presenti criteri.

Misura contributiva

Per gli operatori economici la misura del contributo è pari a:

– euro 3.000,00 fino a 3 addetti;

– euro 4.000,00 fino a 6 addetti;

– euro 5.000,00 fino a 11 addetti.

Gli operatori economici neo costituiti ricevono un importo fisso di euro 3.000,00.

Maggiorazioni

Per gli operatori economici che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno sostenuto canoni di locazione per gli immobili nei quali viene esercitata l’attività o canoni di affitto d’azienda o del ramo d’azienda con cui viene svolta, anche in parte, l’attività, è prevista una maggiorazione alla misura di contributo anzidetto, pari al 40 per cento dell’ammontare totale dei canoni sostenuti per tali mesi e comunque non superiore a euro 1.200,00.

Sono esclusi da detti importi i canoni di leasing immobiliare, nonché i costi delle concessioni di beni immobili e aree pubbliche. La condizione di aver effettivamente corrisposto il canone deve essere certificata dal locatore.

Non sono agevolabili i canoni di locazione e i canoni di affitto d’azienda o di ramo d’azienda percepiti da società controllanti, controllate o collegate all’operatore economico che chiede la maggiorazione. Parimenti, non sono agevolabili i canoni di locazione e i canoni di affitto d’azienda o di ramo d’azienda percepiti da familiari, come definiti dall’art. 5, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo.

Termini per presentare la domanda

La domanda potrà essere presentata fino al 31 luglio 2020 tramite la piattaforma informatica che la Provincia di Trento metterà a disposizione.

Obblighi

L’operatore economico richiedente il contributo – in sede di domanda – dichiara il rispetto dei seguenti obblighi fino al 31 dicembre 2021:

a) salvaguardia del numero di addetti calcolati secondo i criteri di cui al punto 2.1 lettera h). Il confronto dovrà essere effettuato tra il numero di addetti dell’anno solare 2021 e il numero di addetti nel periodo 1 marzo 2019 – 29 febbraio 2020. Nel caso in cui vi sia una riduzione del volume di attività dell’anno 2021 rispetto al volume di attività dell’anno 2019, il vincolo sul numero di addetti da salvaguardare sarà proporzionalmente ridotto.

b) regolare pagamento delle retribuzioni dei dipendenti;

c) regolare pagamento dei debiti nei confronti dei propri fornitori, il quale sarà attestato da parte di un iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali ;

d) accettazione di ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri fino al 31 dicembre 2025.

In presenza della violazione di un obbligo si procede con la revoca del contributo.

Cumulabilità

I contributi provinciali a fondo perduto sono cumulabili con altri aiuti a livello nazionale e provinciale.


Una norma della legge Riparti Trentino alla quale porre attenzione è il comma 5 dell’art. 5, il quale prevede che, se i dati relativi all’anno 2020 evidenzieranno che il danno subito in conseguenza della pandemia da Coronavirus si è mantenuto entro parametri quantitativi limitati (i quali verranno stabiliti successivamente con delibera provinciale), la Provincia autonoma di Trento potrà (quindi, un’eventualità) prevedere anche una rimodulazione del contributo provinciale o di una parte di esso o, ancora, che parte di quanto ricevuto sia utilizzato per investimenti volti all’accrescimento della qualità dell’impresa.

Per lo stanziamento del contributo appena illustrato, sono stati stanziati a bilancio provinciale per l’anno 2020 90 milioni di euro.

Contributo per i B&B

La L.P. 3/2020 tra le diverse forme di sostegno economico sotto forma di contributi provinciali nell'ambito del progetto riparti Trentino, ha stabilito la possibilità di concedere un contributo provinciale anche ai B&B a gestione famigliare che siano situati in Comuni dove è calata la presenza turistica nel primo semestre del 2020 rispetto a quello dell'anno precedente.

L’articolo 5 comma 6 della L.P. 3/2020 prevede che possono essere concessi contributo a fondo perduto ai B&B 1 operanti nei Comuni che hanno registrato, nel primo semestre del 2020, un calo di presenze turistiche superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Una deliberazione provinciale definirà le condizioni di accesso al contributo e la misura dello stesso.

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Sostegno alle aggregazioni aziendali

L’art. 6 della legge provinciale 3 del 2020 prevede che fino al 31 dicembre 2021 la Provincia autonoma di Trento può concedere contributi, anche in forma di compensazione fiscale, alle imprese che costituiscono reti e consorzi o procedono attraverso operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, acquisto o scambio di partecipazioni, all’acquisizione di azienda o di rami d’azienda gestite da soggetti che svolgono imprese in difficoltà aventi sede nel territorio provinciale e che si impegnano per un periodo di 5 anni a garantire i livelli occupazionali ed a permanere sul territorio provinciale.

Le condizioni di accesso ai contributi provinciali e le condizioni per conservarli saranno dettagliatamente stabilite da una delibera della Giunta provinciale.

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Contributi provinciali per canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore (art. 7 L.P. 3/2020)

La norma riveste notevole importanza, considerato che uno dei maggiori problemi che si sono posti sin dall’inizio del c.d. lockdown è proprio la sorte dei canoni di locazione dei locali commerciali chiusi in forza delle disposizioni emergenziali volte al contenimento del contagio.

Da un lato, infatti, vi è la tutela del proprietario dell’immobile a percepire il canone e, dall’altro, la difficoltà o impossibilità del conduttore di corrispondere il detto canone non percependo alcuna entrata nel periodo di chiusura dell’attività.

La Provincia di Trento con la legge Riparti Trentino ha perciò inteso concedere contributi ai locatori di immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali o professionali o del terzo settore sospese dai provvedimenti delle autorità volti a fronteggiare l’emergenza sanitaria, che rinunciano ai canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile o maggio 2020, anche se la sospensione è cessata alla data di entrata in vigore della Legge (ovvero il 14 maggio 2020).

Il contributo provinciale è concesso nella forma della compensazione fiscale a valere dall’anno 2021 ed è stato stanziato 1 milione di euro nel bilancio provinciale.

Il contributo può essere concesso anche agli imprenditori che rinunciano al corrispettivo per l’affitto di azienda.

Una deliberazione della Giunta provinciale provvederà a disciplinare gli aspetti necessari per l’attuazione dell’articolo (tipologie di attività per le quali è concesso, categorie catastali degli immobili, eventuali ulteriori requisiti, misura del contributo e modalità di richiesta e concessione).

La predetta delibera potrà altresì prevedere che il contributo venga concesso anche nel caso di attività non sospese che hanno comunque subito significative diminuzioni dell’attività.

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Istruzione (artt. 38-40 L.P. 3/2020)

La legge provinciale per la ripresa post emergenza Covid-19 è intervenuta anche in materia di istruzione e supporto economico alle famiglie degli studenti.

In primo luogo, le graduatorie d’istituto del personale docente (art. 93 l.p. scuola), in scadenza il prossimo 31 agosto, sono state prorogate di un anno e, quindi, fino al 31 agosto 2021.

La legge provinciale ripresa trentino è intervenuta anche con alcune norme in materia di istruzione, prorogando di un anno le graduatorie d'istituto (fino al 31 agosto 2021) e prevedendo aiuti economici alle famiglie per le spese di convitto e alloggio degli studenti fuori sede.

Inoltre, per i casi in cui – a causa della sospensione delle attività didattiche – non risultano più fruite le prestazioni per l’alloggio ed il vitto degli studenti (convitto e mensa), ma permane l’obbligo di pagamento delle relative spese, la Provincia si fa carico di corrispondere all’ente gestore del servizio una somma corrispondere alla retta mensile per vitto e alloggio al netto dei costi non sostenuti in ragione della sospensione.

Tali somme non sono quindi più dovute dagli studenti e le somme già corrisposte dalle famiglie saranno rimborsate alle stesse dagli enti gestori.

Per questo intervento sono stati stanziati 80.000 euro e seguirà una delibera della Giunta provinciale con tutti i dettagli operativi.

Infine, potrà essere concesso un contributo provinciale straordinario integrativo agli studenti universitari frequentanti atenei fuori provincia o università straniere, già destinatari degli interventi ex art. 23 L.P. 9/1991 ed agli studenti delle scuole paritarie di primo e secondo grado, il cui nucleo famigliare, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, abbiano subito una contrazione del reddito di almeno il 25%.

Per questo contributo provinciale straordinario sono stati stanziati 50.000 euro e verrà emanata una delibera di Giunta con i dettagli sui requisiti e le modalità per avere accesso all’aiuto.

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Urbanistica (artt. 42-44 L.P. 3/2020)

Efficacia piani attuativi

I Comuni, in ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di Covid-19, possono prorogare l’efficacia dei piani attuativi d’iniziativa privata o d’iniziativa mista pubblico-privata scaduti tra il 21 febbraio 2020 ed il 14 maggio 2020 (data di entrata in vigore della legge Riparti Trentino).

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Sospensione adozione strumenti di pianificazione territoriale

In considerazione del rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore dei comizi elettorali convocati inizialmente per domenica 3 maggio 2020, continua ad applicarsi l’art. 42 comma 2 della legge provinciale 15/2015 e, quindi, non è ammessa l’adozione dei piani regolatori generali e delle relative varianti fino a nuovi comizi elettorali.

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Semplificazione del procedimento per il rilascio e la validità delle autorizzazioni paesaggistiche e dei titoli edilizi

la legge provinciale riparti trentino ha introdotto anche diverse disposizioni in materia urbanistica, concernenti ad esempio le autorizzazioni paesaggistiche e la durata dei procedimenti per l'ottenimento dei titoli edilizi.

In breve, fino al 31 dicembre 2021, anche in deroga a quanto previsto dalla L.P. 15/2015, dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dall’ulteriore normativa in materia:

  • le autorizzazioni paesaggistiche sono efficaci per 7 anni dal loro rilascio. Ciò vale anche per quelle rilasciate prima del 14 maggio 2020;
  • il termine per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è di 45 giorni dalla presentazione della domanda;
  • le modifiche dei fori esistenti negli edifici destinati ad attività ricettive ed economiche, per necessità igienico-sanitarie legate all’emergenza epidemiologica, rientrano tra gli interventi che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al Comune, alla quale è allegato il progetto redatto dal tecnico abilitato. Se necessaria l’autorizzazione paesaggistica, è rilasciata entro 45 giorni dal Sindaco del comune territorialmente competente. Le disposizioni si applicano anche a rifugi alpini ed escursionistici;
  • il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire non può essere prolungato in caso di progetti di particolare complessità e rilevanza (quindi è sempre di 60 giorni);
  • il Comune, ricevuta la domanda di permesso di costruire, convoca tempestivamente una conferenza di servizi (anche in modalità telematica) per acquisire i necessari pareri/assensi. I lavori della conferenza si concludono entro 45 giorni, senza proroghe. Eventuali termini più lunghi per l’acquisizione dei pareri o atti di assenso sono automaticamente ridotti a 45 giorni. La disposizione si applica anche per le richieste di permesso di costruire presentate prima dell’entrata in vigore della legge Riparti Trentino (ovvero prima del 14 maggio 2020), su richiesta del proponente;
  • i lavori oggetto del permesso di costruire sono iniziati entro 3 anni dal rilascio del titolo e previa comunicazione al Comune. Sono ultimati entro 7 anni dalla comunicazione. Ciò vale anche per i permessi di costruire rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge provinciale in commento (prima del 14 maggio 2020) ed ancora efficaci;
  • quando la SCIA dev’essere presentata assieme ad altri atti di assenso, le strutture e le amministrazioni interessate devono rilasciare gli atti di propria competenza all’interessato entro 45 giorni dalla richiesta. Eventuali termini superiori sono automaticamente ridotti a 45 giorni;
  • la SCIA perde efficacia decorsi 7 anni dalla data di presentazione. Ciò vale anche prima della data di entrata in vigore della legge Riparti Trentino (14 maggio 2020);
  • al procedimento per il rilascio del titolo edilizio previsto per le varianti ordinarie si applica quanto previsto dai commi 5, 6 e 8 dell’art. 42 della legge provinciale in commento, ovverosia il termine del procedimento non può eccedere i 60 giorni, i lavori della conferenza di servizi devono concludersi entro 45 giorni e se si tratta di SCIA alla quale devono essere allegati atti di assenso o pareri della PA, quest’ultima è tenuta a rilasciati entro 45 giorni dalla richiesta;
  • la dichiarazione di ultimazione dei lavori è presentata entro un anno dalla fine dei lavori;
  • l’accertamento di conformità delle opere pubbliche di competenza dello Stato (art. 94 L.P. 15/2015) è compiuto entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta;
  • le sanzioni pecuniarie previste per la mancata comunicazione al Comune delle opere di edilizia libera (art. 7 comma 4 L.P. 15/2015) e per la mancata presentazione della CILA – comunicazione inizio lavori asseverata (art. 78bis comma 3 L.P. 15/2015) possono essere rateizzate;
  • i Comuni, senza necessità di modificare il regolamento edilizio comunale, possono consentire la rateizzazione fino al 100% del contributo di costruzione senza l’obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria (rateizzazione massima di 36 mesi);
  • non costituisce cambio di destinazione d’uso il mutamento da esercizio alberghiero ad affittacamere (art. 30 comma 1 lett. a) L.P. 7/2002). Continuano ad applicarsi alla nuova destinazione d’uso il vincolo di non frazionabilità ed il divieto di divisione di cui all’art. 13bis commi 1 e 1 bis L.P. 7/2002 e la relativa sanzione. Se successivamente a tale cambio, la destinazione viene nuovamente mutata in esercizio alberghiero, si applica quanto previsto dalla L.P. 7/2002 e dal relativo regolamento di esecuzione. La previsione esposta non si applica agli esercizi alberghieri dismessi (art. 13 tre L.P. 7/2002).

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Procedura semplificata per l’installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico

La norma derogatoria ha il fine di garantire la necessità di rispettare le misure di distanziamento sociale nella somministrazione di bevande e alimenti.

la legge provinciale 3 del 2020 ha introdotto una serie di norme derogatorie per consentire ai pubblici esercizi dediti alla somministrazione di bevande ed alimenti di costruire plateatici e strutture mobili di copertura in deroga alle consuete norme provinciali in materia.

La legge provinciale 3 del 2020 prevede che fino al 31 dicembre 2021 gli esercizi pubblici, i rifugi alpini ed escursionistici e le strutture ricettive anche all’aperto possono installare, in deroga alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale ed a quello comunale, plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, anche occupando il suolo pubblico.

Il Comune territorialmente competente autorizza l’installazione delle predette strutture entro 20 giorni dalla domanda.

La domanda deve essere corredata da una serie di allegati:

  • planimetria con evidenziata la localizzazione della struttura progettata, redatta da un tecnico abilitato, con relativa documentazione fotografica; schema di massima della struttura con indicazione dei materiali; individuazione delle porzioni di proprietà pubbliche o private interessate dall’intervento;
  • assenso del privato proprietario delle aree su cui è effettuata l’installazione;
  • dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce;
  • se la struttura è soggetta ad autorizzazione paesaggistica o ad autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali, la documentazione relativa alle avvenute autorizzazioni;
  • impegno alla rimessa in pristino dei luoghi al termine del periodo emergenziale.

Il Comune valuta la compatibilità della richiesta con le esigenze di viabilità pubblica e con gli altri interessi pubblici e privati coinvolti.

Nel caso in cui la struttura sia collocata entro le fasce di rispetto stradali, il Comune convoca la conferenza di servizi per l’acquisizione dell’eventuale autorizzazione o nulla osta da parte del servizio provinciale competente in materia di viabilità.

I lavori della conferenza di servizi si devono concludere entro il termine di 20 giorni. Se il termine decorre inutilmente, la domanda s’intende accolta, ferma restando l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

Se non sussistono alternative per la collocazione della struttura, il Comune può accogliere la domanda anche in deroga alla dotazione minima di spazi di parcheggio.

Il Comune può richiedere un deposito cauzionale a garanzia del successivo ripristino dell’area occupata.

Qualora fosse necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, quest’ultima è rilasciata dal sindaco del Comune territorialmente competente entro il termine di 20 giorni.

Rimane naturalmente ferma la possibilità per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti o bevande di installare plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza secondo la disciplina vigente, garantendo comunque il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Le disposizioni della legge Riparti Trentino appena esposte si applicano anche con riferimento alle associazioni che svolgono somministrazione verso i soci come attività di autofinanziamento.

Installazione su beni culturali

Per l’installazione di strutture che interessano beni culturali o immobili e aree soggetti a tutela indiretta, l’autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali è rilasciata nel termine di 15 giorni.

Se la struttura si trova su piazze, vie strade e altri spazi aperti urbani di proprietà pubblica all’interno di insediamenti storici comunali e su beni culturali di proprietà di enti pubblici territoriali, l’autorizzazione della soprintendenza è rilasciata anche ai fini delle norme del Codice di Beni culturali (d.lgs. 42/2004).

Per l’installazione di basamenti o pedane non cementizie semplicemente in appoggio, di delimitazioni perimetrali costituite da elementi a verde con carattere ornamentale, nonché per la collocazione di sedie, tavolini o ombrelloni, non sono necessarie le autorizzazioni della soprintendenza per i beni culturali.

Rifugi alpini ed escursionistici

Anche per i rifugi alpini ed escursionistici (ovvero quelli che fungono da riparo in caso di necessità per gli escursionisti), la legge riparti trentino prevede la possibilità di installare opere precarie, salvo l'obbligo di rimuoverle alla fine del periodo di emergenza.

I rifugi alpini ed escursionistici possono installare opere precarie con le modalità sopra descritte in deroga alla legge provinciale sui rifugi e sui sentieri, fermo l’obbligo di rimozione delle strutture al termine del periodo emergenziale,

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Agriturismo ed enoturismo

La legge Riparti Trentino all’art. 46 stabilisce che per l’anno 2020 le imprese agrituristiche possono effettuare attività di somministrazione di pasti e bevande tipici nonché di degustazione di prodotti aziendali in modalità di consegna a domicilio e di asporto senza il compimento di ulteriori formalità, fermo naturalmente il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Sempre a valere per l’anno 2020, le imprese enoturistiche possono effettuare degustazioni delle produzioni vinicole aziendali, comprensive della somministrazione di pasti freddi, in modalità consegna a domicilio ed asporto, senza il compimento di ulteriori formalità e, fermo, anche in questo caso, il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

La Giunta provinciale può stabilito modalità specifiche per l’effettuazione delle attività appena descritte.

Inoltre, al fine di garantire il distanziamento sociale per l’anno 2020, le imprese agrituristiche ed enoturistiche possono ampliare la dislocazione dei posti tavola già autorizzati utilizzando superfici esistenti ed in disponibilità dell’azienda, anche realizzando plateatici e relative coperture o strutture leggere di protezione, senza necessità di aggiornare la planimetria allegata alla SCIA quando prevista dalla normativa.

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  1. strutture ricettive a conduzione famigliare che offrono ospitalità turistica in forma non imprenditoriale – art. 30 comma 1 c) L.P. 7/2002

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