E’ stato pubblicato il 29 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale il testo della Legge di conversione del D.L. Cura Italia (decreto legge 18/2020).

Di seguito un’analisi delle sole modifiche introdotte in sede di conversione.

Il presente articolo è aggiornato al 1 maggio 2020, data dall’entrata in vigore del D.L. 28/2020, che agli articoli 3, 4 e 5 ha apportato ulteriori modificazioni al testo del c.d. D.L. Cura Italia.

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Novità in materia di giustizia

La legge di conversione del D.L. Cura Italia ha apportato alcune modifiche in materia di giustizia.

In particolare, l’art. 83 (in  materia di  giustizia  civile, penale, tributaria e militare), cercando di dare maggiore chiarezza a quanto disposto in sede di decreto d’urgenza,  ha introdotto una serie di modifiche e norme aggiunte al testo originario, da applicarsi, in quanto  compatibili, altresì ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal d.l. cura Italia,  agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. 

Quanto alle novità introdotte, innanzitutto, è stata modificata l’elencazione dei procedimenti esclusi dalla sospensione in vigore fino al prossimo 11 maggio.

In particolare, è stata esclusa l’operatività della sospensione dell’attività giudiziaria anche per quanto riguarda:

  •  le cause di competenza del Tribunale relative a minori  allontanati  dalla famiglia  quando  dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di  diritti  fondamentali della  persona;
  • cause  relative ad  alimenti  o  ad  obbligazioni alimentari derivanti  da rapporti  di  famiglia, di  parentela,  di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia  pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;
  • i procedimenti di interdizione e inabilitazione nei soli casi  in  cui viene  dedotta  una motivata  situazione  di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di  provvedimenti provvisori  e sempre  che  l’esame  diretto   della   persona  del beneficiario, dell’interdicendo  e  dell’inabilitando  non  risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
  • procedimenti elettorali di cui agli  articoli  22, 23  e  24  del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n. 150;
  • in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;
  • procedimenti  di convalida  dell’arresto  o  del  fermo o dell’ordine  di allontanamento  immediato  dalla casa  familiare;
  • procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale;
  • procedimenti per la consegna di un imputato  o  di un  condannato all’estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n.  69,  procedimenti di estradizione per l’estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice  di  procedura penale
  • procedimenti per l’applicazione di misure di  prevenzione  o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

E’ stato anche specificato che la richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti  a  norma del  comma  3, lettera  b),  alinea, per   i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può  essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi  alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione  e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al  31 luglio il decorso del termine di prescrizione è  sospeso  sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e,  in  ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020.

 Inoltre, sempre per assicurare le finalità di contrasto all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e contenerne gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell’attività giudiziaria, dal 12 maggio al 31 luglio i  capi  degli uffici giudiziari possono disporre:

  • che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai  difensori, dalle parti  e  dagli  ausiliari  del   giudice,   anche   se   finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica  amministrazione siano effettuate mediante  collegamenti  da  remoto   individuati   e   regolati   con provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati  del  Ministero   della   giustizia;
  • lo  svolgimento  dell’attività  degli  ausiliari   del giudice  con  collegamenti  da  remoto  tali  da   salvaguardare   il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.

Quanto agli incontri tra genitori e figli in spazi neutri, tema che ha suscitato molto dibattito nella vigenza del D.L. Cura Italia, in sede di conversione è stato disposto che, salvo che il giudice disponga diversamente, per  il  periodo compreso tra il 16 aprile e il  31  maggio  2020,  gli  incontri  tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di  operatori del  servizio  socio-  assistenziale,  disposti   con   provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile  del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente.  Nel caso in cui non sia possibile assicurare il  collegamento  da  remoto gli incontri sono sospesi.

Il D.L. Cura Italia e la legge di conversione in vigore dal 30 aprile 2020 hanno apportato notevoli novità al sistema anche per quanto riguarda i procedimenti giudiziari instaurati innanzi alla Suprema Corte di Cassazione

Procedimenti in Cassazione

Quanto invece ai procedimenti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la novità di non poco conto introdotta dalla legge di conversione del D.L. Cura Italia è la seguente: sino al 31 luglio 2020, il deposito degli atti  e  dei  documenti  da parte degli  avvocati  può  avvenire  in  modalità  telematica  nel rispetto  della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti informatici. 

È bene però sottolineare che, successivamente, è stato previsto che l’attivazione  del  servizio   è   preceduta   da   un provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati   del   Ministero   della   giustizia    che    accerta l’installazione  e  l’idoneità  delle   attrezzature   informatiche, unitamente  alla  funzionalità  dei  servizi  di  comunicazione  dei documenti informatici.

Inoltre, l’obbligo di pagamento del contributo unificato e dei diritti forfettari connessi al deposito telematico degli atti  di  costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, è assolto con  sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma  tecnologica  di cui all’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Per quanto riguarda i procedimenti penali giunti al grado di legittimità è stato previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione e sino al 31 luglio  2020,  per  la decisione sui ricorsi proposti  per  la  trattazione  a  norma  degli articoli 127 e 614  del  codice  di  procedura  penale  la  Corte  di Cassazione procede in camera  di  consiglio  senza  l’intervento  del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che  una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta  di  discussione  orale.

A questo proposito, è stato specificato che entro  il quindicesimo giorno precedente  l’udienza,  il  procuratore  generale formula le sue richieste con  atto  spedito  alla  cancelleria  della Corte a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria provvede immediatamente  a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro  il quinto giorno antecedente  l’udienza,  possono  presentare  con  atto scritto, inviato alla  cancelleria  della  Corte  a  mezzo  di  posta elettronica  certificata,  le  conclusioni

Con attenzione al fatto che alla  deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies;  non  si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e  il dispositivo è comunicato alle parti.  La  richiesta  di  discussione orale è  formulata  per  iscritto  dal  difensore  del   ricorrente abilitato a norma dell’articolo 613 del codice  di  procedura  penale entro il  termine  perentorio  di  venticinque  giorni  liberi  prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata, alla  cancelleria. 

Le  udienze  fissate   in   data   anteriore   al venticinquesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per  la  richiesta  di discussione orale. Se la richiesta è formulata  dal  difensore  del ricorrente, i termini di prescrizione e di  custodia  cautelare  sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

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Novità in materia penale

Diverse sono poi le novità introdotte in sede di conversione per quanto riguarda la materia penale.

In particolare, dal 9 marzo  2020  al 31 luglio 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del  giudice,  da  ufficiali  o agenti di polizia giudiziaria, da  interpreti,  consulenti  o  periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto  individuati  e regolati  con  provvedimento  del  direttore  generale  dei   sistemi informativi  e  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia.  

Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione  delle  parti

Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  è  prevista  la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento.

I  difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali,  se  liberi  o sottoposti a misure cautelari  diverse  dalla  custodia  in  carcere, partecipano all’udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si collega il difensore.  In  caso  di  custodia  dell’arrestato  o  del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284,  comma  1,  del codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il difensore possono partecipare  all’udienza  di  convalida  da  remoto anche dal più vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,  l’identità della persona arrestata o  formata  è  accertata  dall’ufficiale  di polizia giudiziaria  presente.  L’ausiliario  del  giudice  partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e da’ atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e  di  tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti  fisicamente  di  sottoscrivere   il   verbale,   ai   sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  o  di vistarlo,  ai  sensi  dell’articolo  483,  comma  1,  del  codice  di procedura penale.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

E, ancora, dal 9 marzo 2020 al 30  giugno  2020,  nel  corso  delle indagini preliminari il  pubblico  ministero  e  il  giudice  possono avvalersi di collegamenti  da  remoto,  individuati  e  regolati  con provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati del Ministero della giustizia, per  compiere  atti  che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle  indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti  o  di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

La partecipazione delle  persone detenute, internate o in stato di custodia  cautelare è assicurata con  le  modalità  di  cui  al  comma  12.  Le  persone  chiamate  a partecipare all’atto  sono  tempestivamente  invitate  a  presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria,  che  abbia  in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento  da  remoto.

Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla  loro  identificazione.  Il  compimento  dell’atto  avviene  con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il  proprio  difensore.  Il  difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale,  salvo che decida  di  essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da’ atto nello stesso delle modalità di collegamento da  remoto  utilizzate,  delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti  e di tutte le ulteriori  operazioni,  nonché  dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di  sottoscrivere  il  verbale,  ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, e’ autorizzato il deposito con modalita’ telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita’ stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo.

I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalita’ telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita’ stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Quanto al regime di semilibertà, conformemente a quanto statuito per i permessi premio, tenuto conto  delle  evidenze  rappresentate dall’autorità sanitaria, la  magistratura  di  sorveglianza  può  sospenderne la concessione,  nel periodo compreso tra il 9  marzo  2020  ed  il  31  maggio  2020.

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Procedimenti collegiali

Infine, per quanto riguarda i procedimenti (quelli non sospesi), che devono essere decisi dal Collegio in materia civile e penale dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020,  le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte  mediante  collegamenti  da  remoto.

Il luogo da cui si collegano  i  magistrati  è  considerato  camera  di consiglio a tutti gli effetti di legge.

Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del  collegio  o  il  componente  del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza  o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria  ai  fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e,  in  ogni  caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria.

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Attività di mediazione

La legge di conversione del D.L. Cura Italia si occupa anche dell’istituto della mediazione, sospendendo i termini per lo svolgimento di qualsiasi attività ad essa collegata dal 9 marzo al 11 maggio 2020 ed estendendo tale sospensione anche a tutti i procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quando siano stati introdotti o siano pendenti dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

Di conseguenza, sono stati sospesi i termini di durata massima dei predetti procedimenti di ADR. 

Anche per quanto riguarda gli incontri di mediazione, per il periodo dal 11 maggio al 31 luglio è data facoltà di svolgimento in via telematica, con il consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

Anche successivamente a tale periodo  gli  incontri  potranno  essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le  parti  coinvolte  nel procedimento, in via telematica, mediante  sistemi  di videoconferenza.

In caso  di  procedura  telematica  l’avvocato,  che sottoscrive  con  firma  digitale,  può  dichiarare   autografa   la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta  in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione.

Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi  in  modalità  telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati  delle  parti  con  firma digitale   ai   fini    dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

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Sottoscrizione della procura alle liti

Una norma di dirompente novità è costituita dal comma 20-ter dell’art. 83 D.L. Cura Italia, la quale statuisce che fino  alla  cessazione  delle  misure  di   distanziamento, nei procedimenti civili  la  sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche  su  un documento  analogico  trasmesso  al   difensore,   anche   in   copia informatica per immagine, unitamente  a  copia  di  un  documento  di identità in corso di  validità,  anche  a  mezzo  di  strumenti  di comunicazione  elettronica.

In  tal   caso,   l’avvocato   certifica l’autografia  mediante  la  sola  apposizione  della  propria   firma digitale  sulla  copia  informatica  della  procura.  La  procura  si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., se è congiunta all’atto cui si riferisce  mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della Giustizia.

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Giustizia amministrativa

All’art. 84 della Legge di conversione del D.L. 18/2020, sono contenute le disposizioni in materia di giustizia amministrativa.

Dopo il passaggio in Parlamento, poche sono le novità che toccano questa materia.

In particolare, si è prevista la sospensione dei termini dall’8 marzo al 15 aprile (è stata modificata solo la data di partenza della sospensione).

Le disposizioni speciali che avevano termine fino al 30 giugno sono state prorogate fino al 31 luglio.

A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalita’ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalita’ del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L’istanza e’ accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l’istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalita’ da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalita’ di collegamento. Si da’ atto a verbale delle modalita’ con cui si accerta l’identita’ dei soggetti partecipanti e la libera volonta’ delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto e’ considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta e’ considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.

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Giustizia contabile

L’art. 85 del D.L. Cura Italia disciplina l’attività della giustizia contabile nel periodo emergenziale e in quello della “ripresa”.

Quanto alle novità introdotte in sede di conversione, si può leggere che lo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai difensori delle parti,  ovvero  delle  adunanze  e  delle  camere  di consiglio che non richiedono la  presenza  di  soggetti  diversi  dai rappresentanti  delle  amministrazioni,  mediante   collegamenti   da remoto, con modalità idonee a  salvaguardare  il  contraddittorio  e l’effettiva partecipazione  all’udienza  ovvero  all’adunanza  ovvero alla camera di consiglio, anche  utilizzando  strutture  informatiche messe  a  disposizione  da  soggetti  terzi  o  con  ogni  mezzo   di comunicazione che, con attestazione all’interno del verbale, consenta l’effettiva partecipazione degli interessati.  Il  luogo  da  cui  si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula  di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti  gli  effetti  di legge.

Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni  e  gli altri atti del processo  e  del  procedimento  di  controllo  possono essere adottati  mediante  documenti  informatici  e  possono  essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda il periodo dal 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte  le  controversie pensionistiche  fissate  per  la  trattazione  innanzi   al   giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione  orale,  sulla  base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte  le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza.

Le parti  hanno facoltà  di  presentare  brevi  note  e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Il  giudice  pronuncia  immediatamente  sentenza,  dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo  di  posta  elettronica  certificata. 

Per il medesimo periodo (15 aprile-31 luglio 2020) il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i  magistrati  e il personale addetto è considerato camera di consiglio a  tutti  gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e  gli  altri atti  del  processo  possono  essere  adottati   mediante   documenti informatici e possono essere firmati digitalmente,  anche  in  deroga alle disposizioni vigenti.

Inoltre, il  collegio  delle sezioni riunite in sede di controllo, fino  al  31 luglio  2020,  è composto dal presidente di sezione preposto  al  coordinamento  e  da dieci  magistrati,  individuati,  in  relazione  alle  materie,   con specifici provvedimenti del  presidente  della  Corte  dei  conti,  e delibera  con  almeno  nove  magistrati,  in  adunanze  organizzabili tempestivamente anche in via telematica.

Infine, a  decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del D.L. Cura Italia  e fino al 31 luglio 2020 i  decreti  del  presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole  tecniche  ed operative per l’adozione delle tecnologie dell’informazione  e  della comunicazione nelle attività di  controllo  e  nei  giudizi  che  si svolgono innanzi alla  Corte  dei  conti,  acquistano  efficacia  dal giorno successivo a quello della loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale.

Le udienze, le adunanze e le camere di  consiglio  possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in  deroga  alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell’articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo26 agosto 2016, n. 174.

Con il D.L. 28/2020 è stato inserito il seguente comma.

Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero puo’ avvalersi di collegamenti da remoto …. nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilita’, i soggetti informati di cui all’articolo 60 del codice di giustizia contabile…. e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell’articolo 67 del codice medesimo.

Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Procedimenti e atti amministrativi

 Diverse sono le disposizioni che vanno ad integrare o sostituire quelle contenute nel decreto legge c.d. Cura Italia.

Di seguito si riportano in breve le predette novità.

Il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile trova altresì applicazione in relazione :

–       ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali;

–       ai termini di notificazione  dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura  ridotta, 

–       ai termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di  ricorsi giurisdizionali.

Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo  15 del T.U. Edilizia, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31 luglio 2020, conservano  la  loro  validità  per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Tale disposizione si applica  anche  alle SCIA,  alle  SCAGI, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate. 

Il  medesimo termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione dello stato di emergenza.

Inoltre, il termine di validità nonché i termini di inizio  e  fine lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  ovvero  dagli accordi similari comunque denominati  dalla  legislazione  regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di  qualunque  altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio  2020,  sono  prorogati  di  novanta   giorni.   La   presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto  1942,  n. 1150,  ovvero  degli  accordi  similari  comunque  denominati   dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui  all’articolo  30,  comma  3-bis,  del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Nei contratti tra privati, in  corso  di  validità  dal  31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura,  i  termini  di  inizio  e  fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla  durata  della proroga di cui al comma 2.  In  deroga  ad  ogni  diversa  previsione contrattuale, il  committente  è  tenuto  al  pagamento  dei  lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

I permessi di soggiorno  dei  cittadini  di  Paesi  terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.  Sono  prorogati fino al medesimo termine anche:

    a) i termini per la conversione  dei  permessi  di  soggiorno  da studio  a  lavoro  subordinato  e  da  lavoro  stagionale  a   lavoro subordinato non stagionale;

    b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    c) i documenti di viaggio di  cui  all’articolo  24  del  decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

    d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro  stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25  luglio 1998, n. 286;

    e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare  di  cui  agli  articoli  28,  29  e  29-bis  del   decreto legislativo n. 286 del 1998;

    f) la validità dei nulla osta rilasciati  per  lavoro  per  casi particolari  di  cui  agli  articoli  27  e  seguenti   del   decreto legislativo  n.  286  del  1998,  tra   cui   ricerca,   blue   card, trasferimenti infrasocietari.

Le disposizioni appena citate si  applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24,  26,  30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.

Il termine di prescrizione  di  cui  all’articolo  28  della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti  ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal  23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 

Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito  alla  fine  del periodo.

Per il  medesimo  periodo è sospeso  il  termine  di  cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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Novità in materia economico-fiscale

La legge di conversione al D.L. Cura Italia ha apportato anche alcune modifiche in materia fiscale.

Estensione dei termini per l’approvazione del bilancio di associazioni e fondazioni

Con la conversione in legge del decreto 18 del 2020, il c.d. Cura Italia, sono state introdotte alcune modifiche.

In merito all’approvazione del bilancio, l’art. 35 del DL 18/2020 prevedeva che gli enti del Terzo settore di diritto e cioè ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), per cui i termini per l’approvazione del bilancio scadevano entro il periodo emergenziale del 31 luglio (praticamente tutti gli enti aventi esercizi coincidenti con l’anno solare), potessero approvare i loro bilanci, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto entro il 31 ottobre. Tale nuova scadenza è da intendersi assolutamente facoltativa, restando possibile approvare i rendiconti nei termini previsti dagli specifici statuti. Il testo si riferiva, fino a oggi, solo a quelle strutture (ONLUS, ODV e APS) che risultavano enti del Terzo settore di diritto, mentre nulla era previsto per tutte le altre tipologie di enti.

Con le modifiche apportate al DL, lo slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio varrà sia per gli ETS di diritto, sia per tutte quelle associazioni (riconosciute e non), fondazioni o comitati e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, purché costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale (disciplinate dal libro primo del codice civile). Lo slittamento si applica anche agli enti pubblici e privati, diversi dalle società, ai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia. 

Attraverso una modifica all’art. 106 viene poi estesa a tutte le associazioni e fondazioni (diverse da ONLUS, ODV, APS, enti per i quali parrebbero tuttavia ammesse, ai sensi dell’art. 73, comma 4, le videoconferenze) la possibilità di ricorrere, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle disposizioni statutarie, all’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. In pratica, vengono estese alle associazioni e fondazioni le regole straordinarie previste per le assemblee delle società.

Molti rinvii riguardano anche gli enti percettori del contributo del 5 per mille.

A riguardo, con una modifica all’art. 35, viene prevista in particolare per detti enti:

  • la possibilità di svolgere le attività correlate ai fondi del 5 per mille per l’anno 2017 – sono da intendersi le attività statutarie implementate attraverso detti fondi – entro il 31 ottobre 2020 (il termine ordinario per la maggior parte degli enti sarebbe stato il 30 giugno);
  • la proroga al 31 ottobre 2020 del termine per la rendicontazione di progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali;
  • l’ampliamento per l’anno 2020 del termine di cui all’art. 8, comma 1 del DLgs. n. 111/2017 (disciplina dell’istituto del cinque per mille), che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l’utilizzo delle somme percepite. Il termine di rendicontazione previsto ordinariamente entro i 12 mesi dal ricevimento della somma viene ampliato a 18 mesi.

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Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

Con la conversione in legge del decreto 18 del 2020, il c.d. Cura Italia, il legislatore ha introdotto una nuova disposizione in materia di prima casa.

In particolare, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dal 29 aprile 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

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Modifiche alla disciplina della sospensione dei versamenti per librerie e associazioni sportive

In sede di conversione in legge del Decreto Cura Italia, il legislatore ha introdotto alcune modifiche anche con riferimento alla sospensione dei versamenti per alcuni soggetti

In particolare, tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria vengono inseriti anche gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

Anche tali soggetti possono quindi beneficiare, senza altre condizioni, della sospensione:

  • dal 2 marzo al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
  • dei termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.

In pratica, tali soggetti, qualora non abbiano effettuato i versamenti in esame senza poter beneficiare di altre sospensioni, diventano destinatari di una “sanatoria” con effetto retroattivo, in quanto potranno effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta al 1° giugno);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Ulteriore novità contenuta nell’art. 61 del DL 18/2020 convertito riguarda il relativo comma 5, con il quale è stata prevista una specifica disciplina di sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. 

In base al testo originario, tali enti sportivi beneficiano della sospensione dal 2 marzo e fino al 31 maggio 2020 dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL; per effetto della “riscrittura” dell’art. 61 in esame in sede di conversione, la sospensione fino al 31 maggio si applica anche ai versamenti IVA.

I suddetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

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Menzione utilizzabile ai fini pubblicitari per chi non ha sospeso i versamenti

L’art. 71 del DL 18/2020 disponeva che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall’articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze”.

Questa norma, quindi, dimostra che le disposizioni che hanno contemplato la possibilità di sospendere i versamenti hanno introdotto una facoltà per i contribuenti.

Nella prima stesura dell’art. 71 del DL 18/2020, il legislatore, per incentivare i contribuenti che non hanno la necessità di sospendere i versamenti di non ricorrere a tali misure, ha previsto a loro favore di poter chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del ministero dell’Economia. Veniva, quindi, previsto un riconoscimento rappresentato dalla “menzione” sul sito del Ministero dell’Economia della condotta tenuta, rappresentata dal non essersi avvalso della sospensione dei versamenti.

Tale disposizione è stata poi modificata in sede di approvazione della legge di conversione del DL, introducendo un ulteriore comma, il quale prevede che “con il medesimo decreto il Ministro dell’economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rilascia l’attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità”.

Il testo approvato, quindi, per incentivare il pagamento nel rispetto delle scadenze riconosce ai contribuenti che non si avvalgono delle sospensioni la possibilità di utilizzare la menzione ottenuta per “fini commerciali e di pubblicità”.

Sarà in conseguenza di ciò emanato un apposito decreto del MEF che definirà le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate rilascerà tale attestazione.

Novità sul rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura 

Una novità di non poco conto introdotta solo in sede di conversione riguarda la possibilità di rimborso dei biglietti acquistati per spettacoli, musei ed altri luoghi della cultura.

A seguito delle norme emergenziali emanate, è ora infatti stabilita per legge l’applicazione  della disciplina contenuta nell’art. 1464 c.c. in materia di sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso (biglietti) per  spettacoli  di  qualsiasi  natura,  ivi  inclusi  quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di  ingresso  ai  musei  e agli altri luoghi della cultura.

Per potersi giovare della predetta disposizione i soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dalla diversa  data dal quale sono in vigore i provvedimenti attuativi del DPCM 8 marzo 2020, apposita istanza  di  rimborso al soggetto organizzatore  dell’evento,  anche  per  il  tramite  dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, allegando  il  relativo titolo   di   acquisto.  

L’organizzatore   dell’evento, verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e,  conseguentemente, l’inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto  dell’istanza  di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di  pari  importo  al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Le predette disposizioni si  applicano  fino  alla data di efficacia delle misure previste dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo  2020  e  da  eventuali  ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2,  del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

In tali ultimi casi, il  termine utile alla presentazione dell’istanza di cui  al  primo  periodo  del comma 2 decorre dalla data di entrata  in  vigore  dei  provvedimenti successivamente adottati.

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Novità sul rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici

Anche per quanto riguarda i viaggi, la cui effettuazione è venuta meno a causa del Covid-19, viene resa pacifica l’applicabilità delle norme in materia di impossibilità sopravvenuta.

La legge di conversione del D.L. Cura Italia inserisce infatti ex novo l’art. 88 bis, rubricato rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.

Quest’ultimo articolo stabilisce che ai sensi e per gli  effetti  dell’articolo 1463  del  codice civile, ricorre  la sopravvenuta  impossibilità della  prestazione dovuta in relazione ai contratti  di  trasporto aereo,  ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati: 

    a) dai soggetti nei confronti dei  quali è stata disposta  la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza  domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente,  in  attuazione dei  provvedimenti  adottati ai   sensi

dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

    b) dai soggetti  residenti,  domiciliati o  destinatari  di  un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal  Presidente  del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge  23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti; 

    c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i  quali è  disposta la  quarantena  con sorveglianza  attiva   ovvero  la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva da  parte dell’autorità sanitaria competente  ovvero  il ricovero  presso  le strutture sanitarie,  con  riguardo ai  contratti  da eseguire  nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; 

    d) dai soggetti che hanno  programmato soggiorni  o  viaggi con partenza  o  arrivo nelle  aree  interessate  dal   contagio   come individuate dai decreti adottati dal  Presidente  del Consiglio  dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2  del decreto-legge  25  marzo 2020,  n.  19, con riguardo ai contratti  da  eseguire nel  periodo  di  efficacia  dei predetti decreti; 

    e)  dai soggetti  che  hanno programmato  la  partecipazione  a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di  carattere culturale,  ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi chiusi  aperti  al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell’articolo  3  del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del  decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con  riguardo ai  contratti  da eseguire  nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; 

    f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti  di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come  destinazione Stati esteri, dove sia impedito o  vietato  lo sbarco,  l’approdo  o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale  epidemiologica  da COVID-19.

I soggetti che hanno acquistato i titoli di viaggio e che non hanno potuto usufruirne per la casistica innanzi esposta, comunicano  al  vettore o  alla struttura ricettiva o all’organizzatore  di  pacchetti turistici  il ricorrere di  una  delle situazioni  anzidette, allegando la documentazione comprovante il titolo di  viaggio  o  la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto  turistico  e, nell’ipotesi di cui alla lettera e),  la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative  o  eventi indicati  nella  medesima lettera  e).   

Il termine per effettuare tale comunicazione è di trenta giorni, decorrenti: 

    a) dalla cessazione delle situazioni lettere da a) a d); 

    b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso  o  della procedura  selettiva,  della   manifestazione,   dell’iniziativa   o dell’evento, nell’ipotesi lettera e); 

    c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi  di  cui  al lettera f). 

Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni  dalla comunicazione  dell’acquirente il titolo di viaggio,  procedono al   rimborso   del corrispettivo versato per il titolo di viaggio  e  per il  soggiorno ovvero all’emissione di un voucher  di  pari importo  da  utilizzare entro un anno dall’emissione. 

In relazione ai contratti stipulati dai soggetti predetti, il diritto di recesso può essere esercitato dal  vettore,  previa comunicazione tempestiva all’acquirente, quando  le  prestazioni non possono essere eseguite in ragione di  provvedimenti adottati  dalle autorità nazionali,  internazionali  o di  Stati  esteri, a  causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

In tali casi il vettore ne da’ tempestiva comunicazione all’acquirente  e, entro  i  successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato  per  il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari  importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto  o  in parte,  a  causa dell’emergenza epidemiologica  da COVID-19 possono offrire all’acquirente un servizio  sostitutivo  di qualità equivalente, superiore o inferiore  con  restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere  al rimborso  del  prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un  anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. 

I soggetti acquirenti  possono  esercitare, ai  sensi dell’articolo 41 del codice del Turismo,  il  diritto di  recesso  dai contratti  di  pacchetto turistico da eseguire nei periodi  di  ricovero, di  quarantena  con sorveglianza  attiva, di  permanenza  domiciliare  fiduciaria   con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal  contagio  come individuate  dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai  sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  13,  o negli  Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica  da  COVID-19. 

In  tali casi  l’organizzatore,   in   alternativa  al   rimborso   previsto dall’articolo 41,  del codice del Turismo, può alternativamente:

  •  offrire al  viaggiatore  un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo
  • procedere al rimborso 
  • emettere, anche  per   il  tramite dell’agenzia venditrice, un voucher,  da utilizzare  entro  un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. 

In deroga all’articolo 41, comma 6, del Codice del Turismo, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di  servizi  e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio

Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41, comma 5, lettera b), del  codice  del Turiusmo, il diritto di recesso  dai contratti stipulati con i soggetti che hanno acquistato un titolo di viaggio/pacchetto turistico,  dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove  sia impedito o  vietato lo  sbarco,  l’approdo o  l’arrivo  in ragione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  e   comunque   quando l’esecuzione del contratto e’ impedita,  in  tutto o  in  parte, da provvedimenti adottati a causa di  tale  emergenza dalle  autorita’ nazionali,  internazionali  o di  Stati   esteri.  

In   tali  casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso  previsto  dall’articolo 41, commi 5 e 6, del codice del Turismo,  può alternativamente:

  • offrire al  viaggiatore  un pacchetto   sostitutivo   di  qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo 
  • procedere al  rimborso  o, altrimenti,  può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un  voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari  al rimborso spettante. 

In deroga all’articolo 41, comma 6, del  codice del Turismo il rimborso è  corrisposto  e  il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai  singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla  data prevista di inizio del viaggio. 

Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,  si  applica l’articolo  1463  del codice civile nonché quanto previsto dall’articolo 41, comma 4,  del codice del turismo, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. 

Il rimborso  può essere  effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari  importo in  favore del proprio contraente, da utilizzare entro un  anno  dall’emissione. 

In deroga all’articolo 41, comma 6, del codice del turismo, l’organizzatore corrisponde  il  rimborso o  emette  il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli  fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data  prevista di  inizio del  viaggio.  

È sempre  corrisposto  il rimborso  con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il  viaggio  o l’iniziativa  di  istruzione  riguarda   la   scuola dell’infanzia o le classi terminali della  scuola  primaria e  della scuola secondaria di primo e secondo grado.  

Sono  fatti salvi,  con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati  alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti  con gli organizzatori aggiudicatari. 

Nell’ambito  degli stessi  rapporti con  ciascun organizzatore,  gli  istituti scolastici   committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque  denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e  alle destinazioni. 

Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore  e  la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato  in favore del  soggetto  dal quale  hanno   ricevuto  il   pagamento   oppure all’emissione in  suo favore  di  un voucher  di  pari importo  da utilizzare entro un anno dall’emissione

Le disposizioni  dell’art. 88bis trovano  applicazione anche nei casi in cui il titolo  di  viaggio o  il  soggiorno o  il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenzia di viaggio o di un portale di  prenotazione,  anche in deroga alle condizioni pattuite. 

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Proroga termini per  impianti  a fune,  ascensori  e scale mobili in servizio  pubblico  e agli  impianti  di sollevamento  di persone o cose in servizio privato

Al fine precipuo di garantire la continuità del servizio degli impianti di cui alla rubrica dell’articolo, in sede di conversione è stato stabilito che i termini  relativi  allo  svolgimentoservizi di pubblico trasporto  effettuati con  funivie,  funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17  aprile  2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012,  e  daldecreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante “Impianti  aerei e  terrestri.  Prescrizioni tecniche riguardanti le funi”, sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere  alle  verifiche ed  al  rilascio delleautorizzazioni di competenza dell’autorità di sorveglianza  entro  i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del  direttore  o del  responsabile  dell’esercizio  della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico.

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Novità in materia assicurativa

Per i contratti  scaduti  e  non  ancora  rinnovati  e  per  i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020  e il 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis,  comma  1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209, entro cui l’impresa di assicurazione e’ tenuta a  mantenere  operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo  fino  all’effetto della nuova polizza, e’ prorogato di ulteriori quindici giorni.

Su richiesta dell’assicurato possono essere sospesi, per  il periodo richiesto dall’assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti. 

La sospensione opera dal giorno in cui  l’impresa  di  assicurazione  ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell’assicurato e  sino al 31 luglio 2020.

Conseguentemente  le  società  assicuratrici  non possono  applicare  penali  o  oneri  di  qualsiasi  tipo  in   danno dell’assicurato richiedente la sospensione e la durata dei  contratti è prorogata di un  numero di giorni  pari  a  quelli  di  sospensione senza oneri per l’assicurato.

La sospensione del contratto così conseguita è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe    facoltà    contrattualmente    previste    in     favore dell’assicurato,  che  restano  pertanto  esercitabili. 

Durante   il periodo di sospensione previsto dalla norma in commento,  il  veicolo  per cui l’assicurato ha chiesto la sospensione non  può  in  alcun  caso circolare ne’ stazionare su strada pubblica o su  area  equiparata  a strada pubblica in quanto  temporaneamente  privo  dell’assicurazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione.

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L’analisi della legge di conversione del D.L. 18/2020 operata in questo articolo è frutto della collaborazione con uno stimato professionista in materie economiche che – pur volendo egli rimanere nell’anonimato – ringrazio pubblicamente.

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