E’ stato pubblicato il 29 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale il testo della Legge di conversione del D.L. Cura Italia (decreto legge 18/2020).
Di seguito un’analisi delle sole modifiche introdotte in sede di conversione.
Il presente articolo è aggiornato al 1 maggio 2020, data dall’entrata in vigore del D.L. 28/2020, che agli articoli 3, 4 e 5 ha apportato ulteriori modificazioni al testo del c.d. D.L. Cura Italia.
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Sommario
Novità in materia di giustizia
La legge di conversione del D.L. Cura Italia ha apportato alcune modifiche in materia di giustizia.
In particolare, l’art. 83 (in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), cercando di dare maggiore chiarezza a quanto disposto in sede di decreto d’urgenza, ha introdotto una serie di modifiche e norme aggiunte al testo originario, da applicarsi, in quanto compatibili, altresì ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal d.l. cura Italia, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
Quanto alle novità introdotte, innanzitutto, è stata modificata l’elencazione dei procedimenti esclusi dalla sospensione in vigore fino al prossimo 11 maggio.
In particolare, è stata esclusa l’operatività della sospensione dell’attività giudiziaria anche per quanto riguarda:
- le cause di competenza del Tribunale relative a minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona;
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;
- i procedimenti di interdizione e inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;
- in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;
- procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare;
- procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale;
- procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all’estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l’estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale
- procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
E’ stato anche specificato che la richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020.
Inoltre, sempre per assicurare le finalità di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, dal 12 maggio al 31 luglio i capi degli uffici giudiziari possono disporre:
- che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione siano effettuate mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
- lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Quanto agli incontri tra genitori e figli in spazi neutri, tema che ha suscitato molto dibattito nella vigenza del D.L. Cura Italia, in sede di conversione è stato disposto che, salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio- assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.

Procedimenti in Cassazione
Quanto invece ai procedimenti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la novità di non poco conto introdotta dalla legge di conversione del D.L. Cura Italia è la seguente: sino al 31 luglio 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
È bene però sottolineare che, successivamente, è stato previsto che l’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
Inoltre, l’obbligo di pagamento del contributo unificato e dei diritti forfettari connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, è assolto con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Per quanto riguarda i procedimenti penali giunti al grado di legittimità è stato previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e sino al 31 luglio 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di Cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale.
A questo proposito, è stato specificato che entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni.
Con attenzione al fatto che alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria.
Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.
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Novità in materia penale
Diverse sono poi le novità introdotte in sede di conversione per quanto riguarda la materia penale.
In particolare, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento.
I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e da’ atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.
E, ancora, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da’ atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, e’ autorizzato il deposito con modalita’ telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita’ stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo.
I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalita’ telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita’ stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
Quanto al regime di semilibertà, conformemente a quanto statuito per i permessi premio, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospenderne la concessione, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
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Procedimenti collegiali
Infine, per quanto riguarda i procedimenti (quelli non sospesi), che devono essere decisi dal Collegio in materia civile e penale dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto.
Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria.
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Attività di mediazione
La legge di conversione del D.L. Cura Italia si occupa anche dell’istituto della mediazione, sospendendo i termini per lo svolgimento di qualsiasi attività ad essa collegata dal 9 marzo al 11 maggio 2020 ed estendendo tale sospensione anche a tutti i procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quando siano stati introdotti o siano pendenti dal 9 marzo al 15 aprile 2020.
Di conseguenza, sono stati sospesi i termini di durata massima dei predetti procedimenti di ADR.
Anche per quanto riguarda gli incontri di mediazione, per il periodo dal 11 maggio al 31 luglio è data facoltà di svolgimento in via telematica, con il consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.
Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, mediante sistemi di videoconferenza.
In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione.
Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
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Sottoscrizione della procura alle liti
Una norma di dirompente novità è costituita dal comma 20-ter dell’art. 83 D.L. Cura Italia, la quale statuisce che fino alla cessazione delle misure di distanziamento, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica.
In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della Giustizia.
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Giustizia amministrativa
All’art. 84 della Legge di conversione del D.L. 18/2020, sono contenute le disposizioni in materia di giustizia amministrativa.
Dopo il passaggio in Parlamento, poche sono le novità che toccano questa materia.
In particolare, si è prevista la sospensione dei termini dall’8 marzo al 15 aprile (è stata modificata solo la data di partenza della sospensione).
Le disposizioni speciali che avevano termine fino al 30 giugno sono state prorogate fino al 31 luglio.
A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalita’ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalita’ del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L’istanza e’ accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l’istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalita’ da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalita’ di collegamento. Si da’ atto a verbale delle modalita’ con cui si accerta l’identita’ dei soggetti partecipanti e la libera volonta’ delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto e’ considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta e’ considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.
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Giustizia contabile
L’art. 85 del D.L. Cura Italia disciplina l’attività della giustizia contabile nel periodo emergenziale e in quello della “ripresa”.
Quanto alle novità introdotte in sede di conversione, si può leggere che lo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione all’udienza ovvero all’adunanza ovvero alla camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all’interno del verbale, consenta l’effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
Per quanto riguarda il periodo dal 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza.
Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.
Per il medesimo periodo (15 aprile-31 luglio 2020) il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
Inoltre, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 luglio 2020, è composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da dieci magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno nove magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.
Infine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Cura Italia e fino al 31 luglio 2020 i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell’articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo26 agosto 2016, n. 174.
Con il D.L. 28/2020 è stato inserito il seguente comma.
Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero puo’ avvalersi di collegamenti da remoto …. nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilita’, i soggetti informati di cui all’articolo 60 del codice di giustizia contabile…. e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell’articolo 67 del codice medesimo.
Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Procedimenti e atti amministrativi
Diverse sono le disposizioni che vanno ad integrare o sostituire quelle contenute nel decreto legge c.d. Cura Italia.
Di seguito si riportano in breve le predette novità.
Il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile trova altresì applicazione in relazione :
– ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali;
– ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta,
– ai termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del T.U. Edilizia, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Tale disposizione si applica anche alle SCIA, alle SCAGI, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Inoltre, il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
Le disposizioni appena citate si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.
Il termine di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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Novità in materia economico-fiscale

Estensione dei termini per l’approvazione del bilancio di associazioni e fondazioni
Con la conversione in legge del decreto 18 del 2020, il c.d. Cura Italia, sono state introdotte alcune modifiche.
In merito all’approvazione del bilancio, l’art. 35 del DL 18/2020 prevedeva che gli enti del Terzo settore di diritto e cioè ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), per cui i termini per l’approvazione del bilancio scadevano entro il periodo emergenziale del 31 luglio (praticamente tutti gli enti aventi esercizi coincidenti con l’anno solare), potessero approvare i loro bilanci, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto entro il 31 ottobre. Tale nuova scadenza è da intendersi assolutamente facoltativa, restando possibile approvare i rendiconti nei termini previsti dagli specifici statuti. Il testo si riferiva, fino a oggi, solo a quelle strutture (ONLUS, ODV e APS) che risultavano enti del Terzo settore di diritto, mentre nulla era previsto per tutte le altre tipologie di enti.
Con le modifiche apportate al DL, lo slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio varrà sia per gli ETS di diritto, sia per tutte quelle associazioni (riconosciute e non), fondazioni o comitati e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, purché costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale (disciplinate dal libro primo del codice civile). Lo slittamento si applica anche agli enti pubblici e privati, diversi dalle società, ai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia.
Attraverso una modifica all’art. 106 viene poi estesa a tutte le associazioni e fondazioni (diverse da ONLUS, ODV, APS, enti per i quali parrebbero tuttavia ammesse, ai sensi dell’art. 73, comma 4, le videoconferenze) la possibilità di ricorrere, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle disposizioni statutarie, all’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. In pratica, vengono estese alle associazioni e fondazioni le regole straordinarie previste per le assemblee delle società.
Molti rinvii riguardano anche gli enti percettori del contributo del 5 per mille.
A riguardo, con una modifica all’art. 35, viene prevista in particolare per detti enti:
- la possibilità di svolgere le attività correlate ai fondi del 5 per mille per l’anno 2017 – sono da intendersi le attività statutarie implementate attraverso detti fondi – entro il 31 ottobre 2020 (il termine ordinario per la maggior parte degli enti sarebbe stato il 30 giugno);
- la proroga al 31 ottobre 2020 del termine per la rendicontazione di progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali;
- l’ampliamento per l’anno 2020 del termine di cui all’art. 8, comma 1 del DLgs. n. 111/2017 (disciplina dell’istituto del cinque per mille), che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l’utilizzo delle somme percepite. Il termine di rendicontazione previsto ordinariamente entro i 12 mesi dal ricevimento della somma viene ampliato a 18 mesi.
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Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa
Con la conversione in legge del decreto 18 del 2020, il c.d. Cura Italia, il legislatore ha introdotto una nuova disposizione in materia di prima casa.
In particolare, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dal 29 aprile 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
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Modifiche alla disciplina della sospensione dei versamenti per librerie e associazioni sportive
In sede di conversione in legge del Decreto Cura Italia, il legislatore ha introdotto alcune modifiche anche con riferimento alla sospensione dei versamenti per alcuni soggetti.
In particolare, tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria vengono inseriti anche gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
Anche tali soggetti possono quindi beneficiare, senza altre condizioni, della sospensione:
- dal 2 marzo al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
- dei termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.
In pratica, tali soggetti, qualora non abbiano effettuato i versamenti in esame senza poter beneficiare di altre sospensioni, diventano destinatari di una “sanatoria” con effetto retroattivo, in quanto potranno effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta al 1° giugno);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Ulteriore novità contenuta nell’art. 61 del DL 18/2020 convertito riguarda il relativo comma 5, con il quale è stata prevista una specifica disciplina di sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.
In base al testo originario, tali enti sportivi beneficiano della sospensione dal 2 marzo e fino al 31 maggio 2020 dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL; per effetto della “riscrittura” dell’art. 61 in esame in sede di conversione, la sospensione fino al 31 maggio si applica anche ai versamenti IVA.
I suddetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
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Menzione utilizzabile ai fini pubblicitari per chi non ha sospeso i versamenti
L’art. 71 del DL 18/2020 disponeva che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall’articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze”.
Questa norma, quindi, dimostra che le disposizioni che hanno contemplato la possibilità di sospendere i versamenti hanno introdotto una facoltà per i contribuenti.
Nella prima stesura dell’art. 71 del DL 18/2020, il legislatore, per incentivare i contribuenti che non hanno la necessità di sospendere i versamenti di non ricorrere a tali misure, ha previsto a loro favore di poter chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del ministero dell’Economia. Veniva, quindi, previsto un riconoscimento rappresentato dalla “menzione” sul sito del Ministero dell’Economia della condotta tenuta, rappresentata dal non essersi avvalso della sospensione dei versamenti.
Tale disposizione è stata poi modificata in sede di approvazione della legge di conversione del DL, introducendo un ulteriore comma, il quale prevede che “con il medesimo decreto il Ministro dell’economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rilascia l’attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità”.
Il testo approvato, quindi, per incentivare il pagamento nel rispetto delle scadenze riconosce ai contribuenti che non si avvalgono delle sospensioni la possibilità di utilizzare la menzione ottenuta per “fini commerciali e di pubblicità”.
Sarà in conseguenza di ciò emanato un apposito decreto del MEF che definirà le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate rilascerà tale attestazione.
Novità sul rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
Una novità di non poco conto introdotta solo in sede di conversione riguarda la possibilità di rimborso dei biglietti acquistati per spettacoli, musei ed altri luoghi della cultura.
A seguito delle norme emergenziali emanate, è ora infatti stabilita per legge l’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 1464 c.c. in materia di sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso (biglietti) per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
Per potersi giovare della predetta disposizione i soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dalla diversa data dal quale sono in vigore i provvedimenti attuativi del DPCM 8 marzo 2020, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto.
L’organizzatore dell’evento, verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l’inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell’istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Le predette disposizioni si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell’istanza di cui al primo periodo del comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati.
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Novità sul rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici
Anche per quanto riguarda i viaggi, la cui effettuazione è venuta meno a causa del Covid-19, viene resa pacifica l’applicabilità delle norme in materia di impossibilità sopravvenuta.
La legge di conversione del D.L. Cura Italia inserisce infatti ex novo l’art. 88 bis, rubricato rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.
Quest’ultimo articolo stabilisce che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi
dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
I soggetti che hanno acquistato i titoli di viaggio e che non hanno potuto usufruirne per la casistica innanzi esposta, comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all’organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni anzidette, allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e).
Il termine per effettuare tale comunicazione è di trenta giorni, decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni lettere da a) a d);
b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui al lettera f).
Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’acquirente il titolo di viaggio, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
In relazione ai contratti stipulati dai soggetti predetti, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all’acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In tali casi il vettore ne da’ tempestiva comunicazione all’acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
I soggetti acquirenti possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del codice del Turismo, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall’articolo 41, del codice del Turismo, può alternativamente:
- offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo
- procedere al rimborso
- emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
In deroga all’articolo 41, comma 6, del Codice del Turismo, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41, comma 5, lettera b), del codice del Turiusmo, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti che hanno acquistato un titolo di viaggio/pacchetto turistico, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l’esecuzione del contratto e’ impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorita’ nazionali, internazionali o di Stati esteri.
In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall’articolo 41, commi 5 e 6, del codice del Turismo, può alternativamente:
- offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo
- procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
In deroga all’articolo 41, comma 6, del codice del Turismo il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l’articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del codice del turismo, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.
Il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
In deroga all’articolo 41, comma 6, del codice del turismo, l’organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Sono fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari.
Nell’ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.
Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all’emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Le disposizioni dell’art. 88bis trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.
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Proroga termini per impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato
Al fine precipuo di garantire la continuità del servizio degli impianti di cui alla rubrica dell’articolo, in sede di conversione è stato stabilito che i termini relativi allo svolgimentoservizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012, e daldecreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante “Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi”, sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delleautorizzazioni di competenza dell’autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico.
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Novità in materia assicurativa
Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione e’ tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, e’ prorogato di ulteriori quindici giorni.
Su richiesta dell’assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall’assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
La sospensione opera dal giorno in cui l’impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell’assicurato e sino al 31 luglio 2020.
Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell’assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l’assicurato.
La sospensione del contratto così conseguita è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell’assicurato, che restano pertanto esercitabili.
Durante il periodo di sospensione previsto dalla norma in commento, il veicolo per cui l’assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso circolare ne’ stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione.
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L’analisi della legge di conversione del D.L. 18/2020 operata in questo articolo è frutto della collaborazione con uno stimato professionista in materie economiche che – pur volendo egli rimanere nell’anonimato – ringrazio pubblicamente.
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