D.L. Rilancio – Cassa integrazione – decreto rilancio – bonus – reddito di emergenza – D.L. Rilancio

Il 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. Rilancio, in vigore dallo stesso 19 maggio 2020.

Si tratta di un decreto molto corposo volto a lanciare la ripresa economica nella c.d. fase due dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che spazia dalle disposizioni in materia di cassa integrazione, a vari bonus a sostegno delle famiglie e ad ulteriori interventi a sostegno del reddito, tra i quali spicca il c.d. reddito di emergenza.

Nel presente articolo sono analizzate le principali novità introdotte dal Decreto Rilancio, che in parte è intervenuto su quanto già disposto dal D.L. Cura Italia del 18 marzo 2020.


Sommario

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI (artt. 66 – 103 D.L. Rilancio)

Art. 66 – Dispositivi di protezione individuale – DPI

Il D.L. Rilancio è intervenuto anche sull'obbligo di indossare i Dpi per i lavoratori, estendendolo anche ai volontari.

Le disposizioni relative all’obbligo di indossare DPI (mascherine chirurgiche) per i lavoratori che non possono mantenere la distanza di sicurezza di un metro sono state modificate dal D.L. Rilancio in modo tale da ricomprendere tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, oltre ai lavoratori addetti ai servizi domestici e sanitari.


Art. 67 – Incremento Fondo Terzo settore

Il Fondo per il finanziamento di progetti  e attività  di  interesse generale nel terzo settore di cui all’art. 72 del d.lgs. 117/2017 è incrementato di 100 milioni di euro per il 2020 grazie al D.L. Rilancio, al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore.


CASSA INTEGRAZIONE – estensione ad opera del D.L. Rilancio

Art. 71 – Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

Il Decreto Rilancio introduce una serie di disposizioni in materia di cassa integrazione, ordinaria, straordinaria ed in deroga.

L’articolo 71 del D.L. Rilancio opera un’importante integrazione a quanto già previsto dal D.L. Cura Italia in materia di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria.

In breve, all’art. 22bis del D.L. 18/2020 vengono aggiungi i commi 22-ter e 22-quater i quali mettono a disposizioni ulteriori risorse (2.740,8 milioni di euro) e predispongono il sistema di comunicazione del datore di lavoro all’INPS per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale in deroga.


Art. 68 e 69 – Modifiche in materia di cassa integrazione ordinaria

Durata cassa integrazione ordinaria

L’art. 68 del D.L. Rilancio ha apportato alcune modifiche al D.L. Cura Italia (convertito con L. 27/2020) in materia di cassa integrazione ordinaria.

In particolare, è stata prevista la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso ordinario con causale “emergenza Covid-19” per una durata massima di 9 settimane per periodi dal 23.02.2020 al 31.08.2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane.

Inoltre, è stato riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di massimo 4 settimane di cassa integrazione ordinaria per periodi decorrenti dal 1.09.2020 al 31.10.2020 fruibili ai sensi dell’art. 22-ter del D.L. Cura Italia.

L’ulteriore periodo di 4 settimane di cui sopra, è fruibile anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1.09.2020 (a condizione che sia stato interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino ad un massimo di 14 settimane), per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

Infine, ai beneficiari dell’assegno ordinario spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo famigliare di cui all’art. 2 del D.L. 69/1988, convertito dalla L. 153/1988.

Presentazione della domanda di cassa integrazione ordinaria

Sempre con riferimento all’art. 19 del D.L. Cura Italia, è stato specificato che, qualora la domanda di cassa integrazione ordinaria sia presentata dopo il termine del quarto mese dal momento in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’eventuale trattamento di integrazione salaria non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Inoltre, il termine per la presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio dal 23.02.2020 al 30.04.2020, è fissato al 31 maggio 2020.

Cassa integrazione operai agricoli

Il trattamento di cassa integrazione per operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso in deroga ai consueti limiti di fruizione. 

I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni (dal 23.02.2020 al 31.10.2020) e, comunque con termine del periodo entro il 31.12.2020.

Al fine di velocizzare le procedure, le integrazioni salariali CISOA con causale Covid-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente.

La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, mentre per il periodo di sospensione che ha avuto inizio dal 23.02.2020 al 30.04.2020 il termine fissato è quello del 31 maggio 2020.

nel decreto rilancio è prevista anche la corresponsione della cassa integrazione agli oprai agricoli aventi determinati requisiti.

Cassa integrazione ordinaria per imprese che si trovano già in cassa integrazione straordinaria

Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un  trattamento  di integrazione  salariale  straordinario,  possono presentare  domanda di  concessione  del  trattamento  ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 D.L. Cura Italia per una durata massima di 9 settimane per periodi dal 23.02.2020 al 31.08.2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane dal 1.09.2020 al 31.10.2020 fruibili ai sensi dell’art. 22-ter del D.L. Cura Italia.

ART. 70 – Modifiche in materia di cassa integrazione in deroga

Come per la cassa integrazione ordinaria, anche per la cassa integrazione in deroga è stato esteso il periodo di durata massima a 9 settimane, per periodi dal 23.02.2020 al 31.08.2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali è stato interamente autorizzato un periodo di 9 settimane.

Anche in questo caso è stato riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane dal 1.09.2020 al 31.10.2020 fruibili ai sensi dell’art. 22-ter del D.L. Cura Italia.

Per i soli datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 ulteriori settimane anche per periodi precedenti il 1.09.2020, a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.


CONGEDI 

Congedi parentali

Art. 72 – Modifiche in materia di specifici congedi per i dipendenti

al fine di tutelare le famiglie che rientrano al lavoro dopo l'emergenza epidemiologica è stato previsto dal decreto rilancio il c.d. bonus babysitter.

Il D.L. Rilancio ha apportato alcune modifiche al precedente D.L. Cura Italia anche per quanto riguarda i congedi parentali riconosciuti ai lavoratori del settore privato.

In particolare, è stato previsto che dal 5 marzo al 31 luglio 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

Inoltre, è previsto che i genitori dipendenti del settore privato, con figli minori di 16 anni, a condizione che:

  •  nel nucleo famigliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
  • non vi sia altro genitore non lavoratore

hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuola di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. 

In questo caso è previsto il divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Infine, è prevista la possibilità di percepire uno o più bonus nel limite massimo complessivo di 1200 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting. I predetti bonus sono erogati attraverso il c.d. libretto di famiglia.

Il bonus sopradetto può essere anche erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

È bene notare che il bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asili nido.

Per i lavoratori dipendenti del settore  sanitario, pubblico  e privato accreditato, appartenenti alla categoria  dei  medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio  biomedico,  dei tecnici  di

radiologia medica e degli  operatori  sociosanitari,  il bonus  per l’acquisto  di servizi  di  baby-sitting per  l’assistenza   e   la sorveglianza dei figli minori  fino  a 12  anni  di eta’, il bonus erogabile ha un massimo complessivo di euro 2000.

Congedi ex L. 104/1992

Art. 73 – modifiche in materia di permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992

L’articolo 73 del D.L. Rilancio dispone che, oltre a quanto già stabilito per i mesi di marzo ed aprile dal D.L. Cura Italia, nei mesi di maggio e giugno 2020 siano usufruibili ulteriori 12 giornate di congedo c.d. 104.


LICENZIAMENTI – D.L. Rilancio

Art. 80 – Modifiche in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Le modifiche all’art. 46 del D.L. Cura Italia comportano un divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sino a 5 mesi dall’entrata in vigore del D.L. Cura Italia e, quindi, fino al mese di agosto 2020.

Sono inoltre sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.

Inoltre, è ora previsto che nei casi in cui dal 23.02.2020 al 17.03.2020 il datore di lavoro abbia proceduto con il recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, egli possa revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta di cassa integrazione a partire dalla fata in cui ha efficacia il licenziamento. 

In quest’ultimo caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.


MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO

Art. 78 – Modifiche all’articolo che istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19

L’art. 78 del D.L. Rilancio, al fine del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza private stanzia complessivi 1.150 milioni di euro per rifinanziare il Fondo e dispone che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. Rilancio venga emanato il Decreto ministeriale attuativo della disposizione. 

Inoltre, viene specificato che ai fini del riconoscimento della predetta indennità ai professionisti, questi ultimi non devono:

  •  essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • essere titolari di pensione.

Art. 82 – Reddito di emergenza

Il D.L. Rilancio istituisce il c.d. reddito di emergenza, volto a sostenere i nuclei famigliari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il reddito di emergenza è fra le principali novità normative introdotte dal d.l. rilancio.

Le domande per accedere al reddito di emergenza devono essere presentate entro il mese di giugno 2020 ed il beneficio verrà quindi erogato in due quote pari a 400 euro ciascuna, moltiplicate secondo i parametri del D.L. 4/2019 e, comunque, fino ad un massimo di 800 euro (salvo che nel nucleo famigliare siano presenti componenti affetti da disabilità grave o non autosufficienza ai fini ISEE, in tal caso si può arrivare ad 840 euro).

Per avere accesso al reddito di emergenza introdotto dal D.L. Rilancio devono sussistere i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia del componente richiedente il beneficio;
  • valore del reddito famigliare nel mese di aprile 2020 inferiore all’importo che può essere riconosciuto come reddito di ultima istanza;
  • un valore del patrimonio mobiliare famigliare nel 2019 inferiore a 10.000 euro, accresciuto di euro 5.000 per ogni componente successivo fino ad un massimo di 20.000 euro (fino a 25.000 euro se nel nucleo famigliare è presente un componente co disabilità grave o non autosufficienza);
  • un valore ISEE inferiore ad euro 15.000.

Incompatibilità a percepire il reddito di emergenza disposte dal D.L. Rilancio:

  • percezione del reddito di cittadinanza;
  • percezione della Naspi;
  • percezione di altri indennità previste dal D.L. Rilancio
  • percettori di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore a quanto percepibile a titolo di reddito di emergenza;
  • soggetti in stato detentivo per tutta la durata della pena;
  • ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Il reddito di emergenza è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta con domanda predisposta dall’istituto. Ci si può avvalere di patronati e CAF per la presentazione della domanda.

Il beneficio può essere revocato qualora dai controlli emerga la non sussistenza di tutti i requisiti per l’erogazione, con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.


Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84 D.L. Rilancio)

È riconosciuta anche per il mese di aprile ai professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari  di  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla  medesima data, iscritti alla Gestione separata dell’INPS, non titolari  di pensione  e  non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie un’indennità pari ad euro 600.

Qualora i professionisti titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata dell’INPS, abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, è riconosciuta per il mese di maggio una indennità pari ad euro 1000.

Il reddito in questione è individuato con il principio di cassa come differenza tra i ricavi ed i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per avere accesso all’indennità per il mese di maggio 2020, il professionista deve presentare all’INPS la domanda nella quale autocertifica la validità dei requisiti.

Ai lavoratori CO.CO.CO. iscritti alla Gestione separata dell’INPS, non titolari di pensione e non iscritti a forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del D.L. Cura Italia, è riconosciuta un’indennità di euro 1000 per il mese di maggio.

È altresì riconosciuta un’indennità pari ad euro 600 per il mese di aprile:

  • ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme  previdenziali obbligatorie;
  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del  turismoe degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente  il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la data di entrata in vigore della presente disposizione,  non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente  disposizione;
  • Ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1.01.2019 ed il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi;

Sono riconosciuti a titolo di indennità per il mese di maggio 2020 euro 1000:

  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo dal 01.01.2019 ed il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi;
  • Ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1.01.2019 ed il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi;

Agli operai agricoli  a  tempo determinato,  non  titolari di pensione,  che  nel 2019  abbiano  effettuato almeno  50   giornate effettive  di attività  di   lavoro  agricolo,   è   riconosciuta un’indennità per il  mese di aprile pari ad euro 500.

È riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 pari ad euro 600 per ciascun mese ai lavoratori dipendenti ed autonomi che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica – hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. 

Nello specifico, la misura si rivolge a:

  • Lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi dal turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1.01.2019 ed il 31.01.2020, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1.01.2019-31.02.2020;
  • Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti a forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 1.01.2019-23.02.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere al 23.02.2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere iscritti alla data del 23.02.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS alla data del 23.02.2020.

Tutti questi ultimi, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • Titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • Titolari di pensione.

Verrà corrisposta un’indennità pari ad euro 600 per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso dei requisiti stabiliti dal D.L. Cura Italia.

Tutte le indennità sopra esposte non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS previa domanda.


Art. 85 – Indennità per i lavoratori domestici

Il D.L. Rilancio riconosce un’indennità anche ai lavoratori domestici che alla data del 23.02.2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, purché non conviventi con il datore di lavoro.

L’indennità riconosciuta è pari ad euro 500 per ciascun mese e non concorre alla formazione del reddito. È incompatibile con le altre forme indennitarie previste dal decreto in commento e con la percezione di pensioni ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

La misura di sostegno è erogata dall’INPS previa domanda.


SMART WORKING nel D.L. Rilancio

Art. 90 – Lavoro agile

l'emergenza ha fatto drasticamente aumentare il lavoro agile-smartworking. il decreto rilancio prevede che debba essere garantito fino a fine del periodo emergenziale per alcune categorie di lavoratori.

Il D.L. Rilancio prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni abbiano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, a condizione che:

  • Nel nucleo famigliare non vi sia altro genitore beneficiario degli strumenti di sostegno al reddito in caso di cessazione o sospensione dell’attività lavorativa;
  • Nel nucleo famigliare non vi sia un genitore non lavoratore.

Il lavoro agile può essere svolto anche attraverso strumenti informativi nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.


TURISMO E CULTURA (artt. 176-185 D.L. Rilancio)

Art. 176 – Tax credit vacanze

fra le novità più discusse del decreto rilancio c'è il bonus vacanze, pari al massimo a 500 euro e spendibile in Italia.

Il D.L. Rilancio ha introdotto una norma molto interessante in arrivo dell’estate. L’art. 176 prevede infatti il c.d. bonus vacanze, ovvero un credito di imposta per l’anno 2020.

Possono beneficiarne i nuclei famigliari con ISEE non superiore a 40.000 euro ed è utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e B&B in possesso dei titoli idonei all’esercizio dell’attività ricettiva.

Il credito d’imposta è utilizzabile da un solo componente del nucleo famigliare.

Misura del bonus:

  •  Massimo euro 500.
  • euro 300 per i nucleo famigliari composti da due persone
  • euro 150 per quelli composti da una sola persona.

Le condizioni per il riconoscimento del bonus sono:

  • spese sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola struttura ricettiva/agriturismo/b&b;
  • totale del corrispettivo documentato con fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • pagamento del servizio corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator;

Il creduto è fruibile esclusivamente nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (d’intesa con il fornitore del servizio) e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.


Art. 177 – Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

L’art. 177 del D.L. Rilancio prevede che non è dovuta la prima rata IMU relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • immobili di categoria catastale D/2 e degli agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residenze, campeggi, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Un Fondo statale copre le minori entrate comunali derivanti dall’abolizione della prima rata IMU per il 2020.


Art. 181 – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, il D.L. Rilancio prevede che le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzo di suolo pubblico sono esonerate dal 1 maggio 2020 al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

È inoltre prevista la possibilità, volta ad assicurare il distanziamento sociale, di installare su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico strutture amovibili funzionali all’attività esercitata, senza richiedere le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali.


MISURE FISCALI

Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP

Il c.d. Decreto Rilancio stabilisce, per imprese e lavoratori autonomi, l’esclusione dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i “solari”) e della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”), che comunque verrà considerata come versata ai fini della determinazione del saldo dell’imposta dell’esercizio.

Tale disposizione si applica unicamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (quindi il 2019 per i soggetti “solari”).

L’agevolazione non si applica alle imprese di assicurazione, alle amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione.


Contributo a fondo perduto

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

Tale disposizione si applica unicamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (quindi il 2019 per i soggetti “solari”).

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi.

Al fine di ottenere tale contributo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura per la presentazione della stessa, così come sarà stabilito con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Il contributo non spetta, in ogni caso:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza 
  • agli enti pubblici 
  • ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
  • ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (Indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS) e 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) del decreto Cura Italia
  • ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Il decreto Rilancio prevede tre diverse disposizioni per agevolare il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: un credito d’imposta per i conferimenti effettuati, un credito d’imposta per i conferimenti ricevuti ed un fondo ad hoc di sottoscrizione.

Innanzitutto, ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione di un aumento di capitale sociale, è previsto che spetti un credito d’imposta pari al 20 per cento dell’importo conferito.

Le condizioni per godere dell’agevolazione sono le seguenti: 

  • gli aumenti di capitale devono essere effettuati in società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, -società europee e società cooperative europee, aventi sede legale in Italia, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:
    • presenti un ammontare di ricavi, relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
    • abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%;
    • abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato;
  • la società conferitaria deve inoltre soddisfare le seguenti condizioni:
    • alla data del 31 dicembre 2019 non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà;
    • essere in una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
    • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
    • non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • non si trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    • nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non deve essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  • l’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000. 
  • la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. 
  • L’agevolazione spetta all’investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta il credito d’imposta. 

Il credito in questione non spetta:

  • quando la società che riceve il conferimento sia ricompresa nell’articolo 162-bis del Tuir ((intermediari finanziari e società di partecipazione) oppure svolga attività assicurative;
  • alle società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Esso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte dirette.

La norma poi prosegue prevedendo un’ulteriore agevolazione per le imprese conferitarie:

  • alle società che abbiano i requisiti sopra riportati, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

L’importo complessivo lordo delle due misure di aiuto sopra riportate (credito d’imposta per il conferente e per il conferitario) non può eccedere, per ciascuna società l’ammontare di 

  • 800.000 euro;
  • ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

Infine, vi è una terza disposizione per aiutare il rafforzamento patrimoniale delle imprese di media dimensione; è stato infatti istituito un fondo, denominato «Fondo Patrimonio PMI», finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi da società per un ammontare massimo pari al minore importo tra:

  • tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale deliberato ed integralmente eseguito (per un importo non inferiore ad euro 250.000) dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020;
  • e il 12,5 per cento dell’ammontare dei ricavi della società nel periodo d’imposta 2019.

Le società in questione devono avere le caratteristiche sopra elencate con riferimento all’agevolazione concessa al soggetto conferente, con la particolarità che il numero di occupati nelle stesse non debba essere inferiore a 250 persone.

Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, ovvero di aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non deve superare il maggiore tra:

  • il 25 per cento dell’ammontare dei ricavi della società nel periodo d’imposta 2019;
  • il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019;

Gli Strumenti Finanziari in questione sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. 

La società emittente assume l’impegno di:

  • non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
  • destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
  • fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti e definiti nel dettaglio da un apposito decreto del MEF;

Si evidenzia come l’efficacia delle tre misure previste sia però subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.


Costituzione di un patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti

Con il decreto Rilancio è prevista la costituzione di un patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti che sia impiegato per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. I dettagli relativamente all’utilizzo di tale disposizione finanziaria saranno stabiliti con decreto del MEF.


Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Il decreto Rilancio prevede come ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi il 2019 per i soggetti “solari”) (limite che non si applica alle strutture alberghiere e agrituristiche), spetti un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito di cui sopra spetta invece nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Il legislatore ha poi dettagliato ulteriormente le caratteristiche del credito d’imposta, prevedendo:

  • che lo stesso spetti anche agli enti non commerciali, limitatamente in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale;
  • che sia commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno;
  • che, ai soggetti locatari esercenti attività economica, spetti a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;
  • che sia utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni;
  • che non si cumuli con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto Cura Italia che aveva previsto una simile misura con riferimento agli immobili rientranti nella categoria C/1;
  • che non concorra alla formazione della base imponibile delle imposte dirette.

Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

Il decreto Rilancio prevede inoltre come SACE S.p.A. possa concedere in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro.

Sarà necessario un apposito decreto attuativo per conoscere i dettagli di tale previsione.


Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative

Il decreto Rilancio prevede che per l’anno 2020 siano destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Con apposito decreto del Mise saranno forniti i dettagli.

È poi stabilito come il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative sia prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono anch’essi prorogati del medesimo periodo. La proroga della permanenza nella sezione speciale non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

La normativa interviene poi stabilendo come a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detragga un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. Anche in questo caso, però, sono necessarie apposite disposizioni attuative emanate con decreto del MEF.


Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dalla normativa in merito ai certificati bianchi, il termine del 15 aprile 2020, già prorogato, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l’anno d’obbligo 2019, l’emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica decorre a partire dal 15 novembre 2020.


Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa

Il decreto Rilancio prevede poi la costituzione di un Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per il salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Con decreto del Mise saranno stabiliti i dettagli della presente disposizione.


Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento

In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall’articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34 in riferimento al godimento dell’agevolazione superammortamento 2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.


Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Il decreto Rilancio prevede il potenziamento delle agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia.

In particolare, il legislatore ha previsto una detrazione del 110% relativa ad alcuni interventi di seguito elencati:

  • interventi di riqualificazione energetica (nel proseguo del testo si entrerà maggiormente nel dettaglio degli interventi ricompresi nella singola fattispecie),
  • riduzione del rischio sismico (non usufruibile con riferimento agli immobili situati in una zona definita di rischio sismico 4),
  • installazione di impianti fotovoltaici (se eseguito congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica (di cui poi si dirà nel dettaglio) o antisismici che consentono di godere della detrazione del 110%),
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Le spese devono essere sostenute nel periodo 01.07.2020 – 31.12.2021 e l’agevolazione deve essere ripartita in 5 rate (invece delle normali 10).

Tale beneficio si applica agli interventi effettuati:

  • dai condomini;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (non però su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale);
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Nel dettaglio, gli interventi di riqualificazione energetica che godono dell’agevolazione ricomprendono:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica (ad esempio l’installazione di pannello o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.

Con riferimento agli impianti solari fotovoltaici, è necessario infine chiarire come ci sia un limite massimo di spesa: 48.000 euro ed in ogni caso massimo 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.


Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Sono compresi nelle stesse gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione

È richiesta l’emanazione di un apposito decreto del Mise per disciplinare nel dettaglio la materia.


Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Il decreto Rilancio prevede come, relativamente alle spese per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

i soggetti che sostengono le relative spese negli anni 2020 e 2021 possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Relativamente all’utilizzo del credito d’imposta, è previsto come:

  • sia utilizzato, anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. 
  • sia usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione
  • la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non possa essere usufruita negli anni successivi, e non possa essere richiesta a rimborso.

È necessaria l’emanazione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per dare attuazione a tale disposizione.


Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta successivamente elencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In particolare, trattasi dei seguenti crediti:

  • credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge Cura Italia (credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili C/1);
  • credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del presente decreto (commentato nella presente informativa);
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del presente decreto (commentato nella presente informativa);
  • credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del presente decreto (commentato nella presente informativa).

I cessionari

  • utilizzano il credito ceduto anche in compensazione;
  • usufruiscono del credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente;

La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Per procedere però alla cessione in questione, è necessaria prima l’emanazione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ne stabilisca le modalità.


Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

Con il decreto Rilancio sono state soppresse le clausole di salvaguardia previste dall’ultima Legge di Bilancio in merito, ad esempio, al possibile aumento delle aliquote IVA.


Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

La norma ha presto l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% in relazione a:

Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;

Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui sopra, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con conservazione del diritto alla detrazione dell’imposta.


Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento 

  • delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati
  • per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. 

Il credito d’imposta 

  • spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020;
  • è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione;
  • Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte dirette.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Sarà emanato un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per disciplinare nel dettaglio tale disposizione.


Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi a seguito delle disposizioni del decreto liquidità sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Trattasi in particolare dei versamenti sospesi relativi a:

  • soggetti con ricavi / compensi 2019 inferiori ad euro 50 milioni che hanno subito delle riduzioni di fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di un importo superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nel medesimo periodo precedente;
  • soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni che hanno subito delle riduzioni di fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di un importo superiore al 50% rispetto a quanto fatturato nel medesimo periodo precedente;

È inoltre previsto come i soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono stati assoggettati alle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo da parte del sostituto d’imposta, per effetto delle disposizioni al Decreto Liquidità, debbono provvedere a versare l’ammontare delle medesime ritenute, in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Anche in questo caso non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Unitamente a quanto sopra, il legislatore ha previsto che debbano essere effettuati, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, i versamenti sospesi dalle disposizioni introdotte dal Decreto Cura Italia. In particolare, trattasi della sospensione che ha riguardato:

  • alcuni versamenti da effettuarsi nel periodo 2 marzo – 30 aprile da parte di soggetti che operano in particolari settori (teatri, agenzie di viaggio, strutture turistico – ricettive …);
  • alcuni versamenti da effettuarsi nel periodo 8 marzo – 31 marzo da parte di soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente.

Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

Il legislatore ha previsto il differimento al 2021 dell’introduzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate.


Modifiche alla disciplina dei PIR

Come si ricorderà, i Pir (Piani individuali di risparmio) sono una specifica tipologia d’investimento destinato alle persone fisiche i cui redditi beneficiano dell’esenzione:

  • dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il Pir (sia i redditi di capitale che i redditi diversi);
  • dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

A fianco ad essi, il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha intrododotto i cosiddetti “Pir alternativi”. Fermo restando che ogni Pir non potrà avere più di un titolare, una persona fisica potrà sottoscrivere un Pir ordinario e un Pir avente i seguenti vincoli di investimento: 

  • per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, il 70% del valore complessivo del Pir deve essere investito, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari – anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione – emessi o stipulati con imprese italiane, Ue o See (ma con stabile organizzazione in Italia), diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese.

Tra gli investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali concessione di prestiti e acquisizione dei crediti delle imprese.

Il limite all’entità degli investimenti è superiore a quella del Pir tradizionale (30 mila euro annui e 150 mila euro complessivi): chi investirà nei nuovi Pir potrà contare su un investimento massimo detassabile pari a 150mila euro annui fino a un valore complessivo di 1,5 milioni di euro. Si tratta di investimenti con soglie rafforzate che si adattano a una clientela più evoluta. Il vincolo di concentrazione degli investimenti è pari al 20% (rispetto al 10% dei Pir tradizionali).


Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Con il decreto Rilancio, il legislatore ha riproposto la possibilità, per le persone fisiche non in regime d’impresa, di rideterminare il valore fiscale dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate, da loro posseduti alla data del 1° luglio 2020, affrancando in tal modo i maggiori valori fiscali con un’imposta sostitutiva dell’11%.

A tal fine occorrerà che entro il 30 settembre 2020:

  • un professionista abilitato rediga e asseveri una perizia;
  • il contribuente verso l’imposta sostitutiva (o la prima di tre rate di pari importo).

Rinvio di termini per fatture elettroniche e corrispettivi telematici

Il decreto Rilancio rinvia l’efficacia di alcune disposizioni legate alla documentazione delle operazioni IVA mediante fattura elettronica al Sistema di Interscambio ovvero alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Altri rinvii in materia erano stati già previsti con alcuni Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, ciononostante anche questi sono di seguito riportati.

DisposizioneTermine originarioRinvio
Nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica tramite SdI (nuovi “Tipo Documento” e nuovi codici “Natura”)01.05.2020 (facoltà)01.10.2020 (obbligo)01.10.2020 (facoltà)01.01.2021 (obbligo)
Utilizzo dei dati per la messa a disposizione delle bozze “precompilate” dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche01.07.202001.01.2021
Procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche01.01.202001.01.2021
Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche04.05.202030.09.2020
Facoltà di inviare i corrispettivi telematici con cadenza mensile, per i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 euro nel 201830.06.202031.12.2020
Trasmissione dei corrispettivi per alcune categorie di distributori di carburante01.01.2020 o 01.07.202001.09.2020
Lotteria degli scontrini01.07.202001.01.2021

La normativa dispone poi una proroga semestrale della moratoria delle sanzioni relative alla tardiva trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri per gli esercenti che nel 2018 hanno fatto registrare un volume d’affari non superiore a 400.000 euro. La norma prevede infatti, fino al 01.01.2021, che tali soggetti, qualora non abbiano ancora adottato un registratore telematico o non abbiano utilizzato la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, possano trasmettere i dati dei corrispettivi entro il mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione. L’adozione obbligatoria per questi soggetti di un registratore telematico o dell’utilizzo della procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è prevista per il 01.01.2021.


Sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e di altri atti impositivi

Il decreto interviene poi disciplinando diverse ipotesi di sospensione di versamenti. Di seguito di riepilogano le principali disposizioni:

Tipologia di attoSospensioneTermine di pagamento
Accertamenti esecutivi09.03.2020 – 11.05.2020Segue quello del ricorso
Accertamenti tributi locali08.03.2020 – 31.08.202030.09.2020 (salvo diversa interpretazione delle Amministrazioni locali)
Avvisi di addebito INPS08.03.2020 – 31.08.202030.09.2020
Cartelle di pagamento08.03.2020 – 31.08.202030.09.2020
Avvisi bonari (liquidazione automatica / controllo formale)09.03.2020 – 31.05.202016.09.2020
Avvisi di liquidazione (registro, successione) per i fabbricati non iscritti a catasto09.03.2020 – 31.05.202016.09.2020
Avvisi di liquidazione per omessa registrazione di atti09.03.2020 – 31.05.202016.09.2020
Avvisi di liquidazione per omesso versamento imposta di registro, ipocatastali in occasione della dichiarazione di successione, imposta sulle donazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta sulle assicurazioni09.03.2020 – 31.05.202016.09.2020
Avvisi di recupero dei crediti d’imposta09.03.2020 – 31.05.202016.09.2020

La norma prevede poi come le dilazioni derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, se in essere al 8.03.2020 o accolte, se riferite a domande presentate sino al 31.08.2020, decadono non, come di consueto, per effetto del mancato pagamento di 5 rate consecutive, ma a seguito del mancato pagamento di 10 rate.

È infine da sottolineare come, relativamente alla rottamazione dei ruoli e al saldo e stralcio dei relativi omessi versamenti, tutte le rate in scadenza nel 2020 possono essere pagate entro il 10.12.2020. 


Incremento del limite di compensazione

Unicamente per l’anno 2020, il limite annuale massimo previsto per l’utilizzo di crediti in compensazione è aumentato a 1 milione di euro.


Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Nel periodo intercorrente tra il 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. 

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente al 19 maggio 2020 sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. 

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione.


Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Per il 2020, il credito d’imposta per investimenti pubblicitari è aumentato dal 30% al 50% del valore degli investimenti complessivamente effettuati nel 2020, nel rispetto del tetto massimo di spesa per l’anno 2020 pari a 60 milioni di euro.


Bonus una tantum edicole

Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro. Sarà emanato un apposito decreto per disciplinare le modalità per effettuare domanda di tale agevolazione.


Bonus mobilità

Il bonus mobilità è un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Possono usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti). 

Il bonus mobilità può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web che è in via di predisposizione e sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del Ministero dell’ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere all’applicazione è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

  • Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto il rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all’istanza da presentare mediante l’applicazione web.
  • Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull’applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

L’analisi del D.L. Rilancio operata in questo articolo è frutto della collaborazione con uno stimato professionista in materie economiche che – pur volendo egli rimanere nell’anonimato – ringrazio pubblicamente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *