CTU – chi paga il CTU – cosa fa il CTU – recupero crediti CTU

Molto spesso quando si avvia una causa civile viene prospettata dal legale la necessità di chiedere che in giudizio venga esperita una CTU (consulenza tecnica), per chiarire alcuni aspetti di fatto ed aiutare il Giudice a decidere su determinate questioni.

Quando la consulenza tecnica viene richiesta dal legale in sede istruttoria (ovvero quando vengono proposte in giudizio le prove), sarà poi il Giudice ad avere l’ultima parola sull’ammissibilità della stessa e sulla nomina del proprio CTU (consulente tecnico d’ufficio).

Il Giudice può anche disporre autonomamente l’acquisizione di una CTU, qualora ritenga che la stessa sia utile per chiarire le dinamiche od i fatti posti in causa o, comunque, tutte le volte in cui ritenga necessario avvalersi di un consulente tecnico per dirimere determinate questioni aventi appunto natura tecnica (ma mai giuridica!).

In tutti questi casi, ci si chiede chi paga il consulente tecnico nominato dal Giudice e se fra le parti in giudizio vi è solidarietà, ovvero se il consulente possa legittimamente rivolgere la richiesta di pagamento indistintamente a uno dei soggetti coinvolti in causa.

Cosa è la CTU

La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) può essere chiesta dalle parti in giudizio attraverso i propri legali o disposta dal Giudice qualora ritenga necessario fare chiarezza su determinate questioni tecniche rilevanti per la decisione della causa.

Come detto, la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova ma è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quantomeno utile per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze di natura tecnica.

Il Giudice può provvedere alla nomina del consulente autonomamente, infatti tale possibilità rientra tra i poteri discrezionali dell’organo giudicante.

Ove la parte richieda nelle proprie memorie istruttorie (di solito con la II memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) la nomina di un CTU, non si tratta di un’istanza istruttoria in senso tecnico, ma di una sollecitazione rivolta al Giudice affinché quest’ultimo provveda in tal senso, avvalendosi dei poteri discrezionali attribuitegli dall’ordinamento.

A questo punto è bene chiarire che il Giudice non può mai avvalersi di un consulente tecnico per risolvere questioni di diritto (che rientrano nel suo ambito di competenza), ma invece per risolvere questioni di carattere tecnico, per le quali non può contare sulle proprie conoscenze (o non solo delle proprie conoscenze).

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Come funziona la nomina del consulente tecnico d’ufficio

Qualora il Giudice ammetta l’esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio, con ordinanza nomina il CTU, scegliendo la persona da un apposito albo dei consulenti tecnici d’ufficio tenuto presso ogni Tribunale e suddiviso per le materie di competenza (es. interpreti e traduttori, architetti, geometri, medici legali…).

Con l’ordinanza di nomina il CTU formula i quesiti (ovvero le domande/questioni a cui il consulente dovrà rispondere) e fissa l’udienza alla quale il consulente tecnico d’ufficio dovrà comparire per rendere il giuramento (art. 191 c.p.c.).

Alla predetta udienza, il Giudice ricorda al CTU l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e riceve il giuramento di adempiere bene e fedelmente alle funzioni affidategli “al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità”.

Qualora la questione sia particolarmente complessa, il Giudice può nominare più consulenti o lo stesso CTU può chiedere di essere affiancato da uno specialista o di avvalersi dei propri collaboratori per l’espletamento dell’incarico.

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Cosa fa il CTU

Una volta nominato, ci si chiede, ma cosa fa il CTU?

Il giudice gli affida uno o più quesiti, ai quali il consulente tecnico d’ufficio deve rispondere per iscritto in un elaborato tecnico (la perizia).

Egli inoltre può assistere alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore, compie le indagini necessarie per fornire una risposta chiara ed esaustiva ai quesiti posti (eventualmente recandosi anche fuori dalla circoscrizione giudiziaria del Tribunale ove la causa è instaurata).

Inoltre, previa autorizzazione del Giudice che lo ha nominato, può chiedere chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi ed eseguire piante, calchi e rilievi.

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I CTP

Le parti del giudizio, qualora venga nominato un CTU, possono nominare un proprio consulente tecnico di fiducia (il CTP), il quale prenderà parte alle operazioni di analisi/ricerca/verifica del consulente d’ufficio.

Tutte le volte in cui il CTU sarà invitato dal Giudice a partecipare all’udienza, i CTP delle parti potranno a loro volta partecipare all’udienza.

I consulenti di parte inoltre possono chiarire e svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche, cosicché il principio del contraddittorio viene rispettato anche quando si parla di materie e temi prettamente tecnici.

Dopo il deposito della relazione del CTU, le parti possono formulare critiche all’elaborato ed all’operato del consulente d’ufficio o, qualora siano soddisfatte dei risultati ai quali è pervenuto il CTU, possono esaltare le risultanze dell’elaborato nei successivi scritti difensivi (di solito, nelle memorie conclusionali e di replica).

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Chi paga il CTU

Naturalmente, il consulente tecnico d’ufficio deve essere retribuito per il proprio lavoro.

Resta quindi da capire chi paga il CTU, se entrambe le parti o una sola.

Il principio elaborato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità è quello della solidarietà tra le parti in causa.

Conclusa la prestazione del consulente tecnico d’ufficio, il Giudice deve emettere il decreto di liquidazione, nel quale viene indicato chi paga il CTU.

L’obbligazione di pagamento viene quindi attribuita ad entrambe le parti in misura uguale o differenziata, oppure posta in carico provvisorio di una delle due parti.

Ebbene, l’indicazione effettuata ha valenza meramente nei rapporti tra le parti, posto che il CTU, qualora non riceva quanto gli spetta, può agire nei confronti di tutte le parti in causa, che sono debitrici solidali nei suoi confronti.

Ciò poiché la prestazione tecnica del CTU viene considerata come svolta nell’interesse di tutte le parti in causa e non solo in favore di quella al quale è posto in capo il pagamento dal decreto di liquidazione.

La soluzione elaborata dalla giurisprudenza risponde in realtà anche ad un problema di tipo pratico. Così facendo si danno infatti più garanzie al CTU per il pagamento delle proprie spettanze e non lo si induce indirettamente a rifiutare l’incarico qualora la parte in capo alla quale spetterebbe adempiere è una cattiva pagatrice.

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Chi paga se il giudizio è ancora in corso ed il decreto di liquidazione pone il pagamento in capo a una sola delle parti

Il decreto di liquidazione di cui alla l. n. 319 del 1980, art. 11, ha e conserva efficacia esecutiva nei confronti della parte ivi indicata come obbligata e – finché la controversia non sia risolta con sentenza passata in giudicato, che provveda definitivamente anche in ordine alle spese – ha l’effetto di obbligare il c.t.u. a proporre preventivamente la sua domanda nei confronti della parte ivi indicata come provvisoriamente obbligata al pagamento e solo nel caso di sua inadempienza può agire nei confronti dell’altra, in forza della responsabilità solidale che, in linea di principio, grava su tutte le parti del processo per il pagamento delle spese di c.t.u. e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo, anche indipendentemente dalla definitiva ripartizione fra le parti dell’onere delle spese (Cass. civ. sez. VI, 08/11/2013, n. 25179).

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Recupero crediti dei consulenti tecnici d’ufficio

Il CTU che debba procedere con un recupero crediti deve rivolgersi ad un avvocato che procederà nel miglior modo possibile, rivolgendo le proprie richieste di pagamento a tutte le parti in giudizio, in forza del principio di solidarietà.

Come detto sopra, qualora il CTU non abbia ricevuto il pagamento di quanto liquidato dal Giudice per le prestazioni svolte, può rivolgere le proprie istanze di pagamento nei confronti di tutte le parti.

Qualora si renda necessario il recupero forzoso dei crediti del CTU dovrà rivolgersi ad un legale che, compiute le dovute verifiche in merito alla solvibilità delle parti, saprà consigliare la strategia più efficace per ottenere il pagamento delle proprie spettanze.

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