contributo unificato separazione e divorzio – contributo unificato procedure esecutive – come si calcola il valore della causa – contributo unificato cause di lavoro
Il contributo unificato è il tributo dovuto al momento dell’iscrizione a ruolo di un procedimento giudiziario.
Il suo ammontare è determinato in base al valore della causa ed alla materia dall’ art 13 del dpr 115/2002 e, fra le spese vive da anticipare per dar corso ad un’iniziativa giudiziaria, è senz’altro tra le più onerose.
Vi è inoltre da ricordare che per procedimenti di valore superiore ai € 1.033,00, all’atto dell’iscrizione a ruolo, si deve versare anche una marca da bollo di € 27,00.
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Sommario
Come si calcola il valore della causa
Per capire come si calcola il valore della causa, ai fini del calcolo del contributo unificato, si deve guardare alla disciplina contenuta dall’art. 10 e seguenti del codice di procedura civile.
Il codice opera una serie di distinzioni basate sulla materia e sull’oggetto della controversia.
In breve:
- per cause relative all’esistenza, validità o risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio, il valore è determinato in base a quella parte del rapporto che è in contestazione (art. 12 c.p.c.);
- per cause relative ad una divisione, il valore è determinato in base a quello della massa attiva da dividersi (art. 12 c.p.c.);
- per cause relative a prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (art. 13 c.p.c.);
- per cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità (art. 13 c.p.c.); si guarda alle annualità fino ad un massimo di 10 qualora la causa riguardi rendite temporanee o vitalizie;
- per cause relative a somme di denaro o beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore indicato dall’attore;
- per cause relative a beni immobili, il valore è ottenuto dalla moltiplicazione del reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato per alcuni coefficienti indicati dall’art. 15 c.p.c.;
- il valore delle cause relative all’esecuzione forata si determina dal credito per cui si procede (art. 17 c.p.c.).
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Di seguito si riportano le tabelle del contributo unificato aggiornate al 2020.
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Contributo unificato procedimenti ordinari

Procedimenti speciali
Nei procedimenti speciali rientrano il procedimento per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo e gli sfratti.

Procedure esecutive
Pignoramenti immobiliari, mobiliari e prezzo terzi.

Contributo unificato controversie di lavoro

Contributo unificato Separazione e divorzio

La separazione consensuale è lo strumento che l’ordinamento mette a disposizione dei coniugi che intendono separarsi di comune accordo. I coniugi possono anche avvalersi dello stesso avvocato, così contenendo i costi della procedura.
La separazione giudiziale è la procedura che porta alla sospensione degli effetti giuridici del matrimonio a seguito di un intervento del giudice, che dispone le modalità con le quali i coniugi sono autorizzati a vivere separati e detta i provvedimenti patrimoniali e per la gestione della prole. Si ricorre ad essa quando i coniugi non riescano ad addivenire alla separazione consensuale, ovverosia quando non riescano a trovare un’intesa circa le condizioni di separazione. In questo caso è obbligatorio che entrambe i coniugi si rivolgano al proprio avvocato di fiducia.
Contributo unificato procedure fallimentari
L’insinuazione al passivo è esente dal versamento del contributo unificato.
Non lo sono le procedure per l’istanza di fallimento e l’intera procedura fallimentare.

contributo unificato procedure esecutive
contributo unificato cause di lavoro